IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35, del decreto-legge 1o novembre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.r.l. Siiatek Profilati sud;
  Visto  il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi,
con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 1o marzo 1999, il
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  cui  all'art. 3,
comma 2,   della  legge  n.  223/1991,  intervenuta  con  il  decreto
ministeriale datato 3 luglio 2000, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla - S.r.l. Siiatek Profilati sud, con sede
in  Taranto,  unita'  di  Taranto (NID 0016TA0010), per un massimo di
novantatre'  unita'  lavorative,  per il periodo dal 1o marzo 2000 al
30 agosto 2000.
  Art.  3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 1o marzo
1999, contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi