IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'Organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 17 febbraio 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 27 aprile
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unita' di succursale di
Genova  (NID  9804GE0030),  per  un  massimo  di 4 unita' lavorative;
succursale  di  Pregnana  Milanese  (Milano) (NID 9803MI0139), per un
massimo  di  5  unita'  lavorative;  succursale  di Ancona, localita'
Baraccola  (Ancona)  (NID9811AN0005),  per  un  massimo  di 5  unita'
lavorative; succursale di Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0023),
per  un  massimo  di  4  unita' lavorative; succursale di Verona (NID
9806VR0008),  per  un  massimo di 3 unita' lavorative, per il periodo
dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza  aziendale  presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1o
ottobre 1998.