IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista   la   richiesta   in   data   19  luglio  e  3  agosto  2000
dell'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza" di Roma in ordine alla
necessita'  di  programmare  il  numero  dei posti disponibili per le
immatricolazioni  nell'anno  accademico 2000-2001 al corso di diploma
universitario   in   tecniche  erboristiche  presso  la  facolta'  di
farmacia,  sede  di Civitavecchia e al corso di diploma universitario
in  tecnico  per la diagnostica applicata al restauro e conservazione
dei beni culturali presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
  Preso  atto  che  il  corso  di  diploma  universitario in tecniche
erboristiche  e  il  corso di diploma universitario in tecnico per la
diagnostica  applicata al restauro e conservazione dei beni culturali
sono  stati  attivati  nell'anno accademico 1999-2000, come attestato
dallo stesso Ateneo;
                              Decreta:
  Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per
le  immatricolazioni ai seguenti corsi dell'Universita' "La Sapienza"
di Roma e' cosi' determinato:
    corso di diploma universitario in tecniche erboristiche presso la
facolta'  di  farmacia,  sede  di  Civitavecchia:  cinquanta  per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    corso  di  diploma  universitario  in  tecnico per la diagnostica
applicata  al  restauro  e conservazione dei beni culturali presso la
facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e naturali: venti per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                Il Ministro: Zecchino