IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, che attua le prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE del Consiglio dell'Unione europea, relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 1998; Visto, in particolare, l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., con cui sono state indicate le modalita' di controllo tecnico relativo alle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea; Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Considerato che con la direttiva 1999/52/CE, da ultimo citata, sono stati introdotti dettagliati adeguamenti tecnici al fine del miglioramento della qualita' dei controlli sulle emissioni degli autoveicoli a motore diesel (ad accensione spontanea), con decorrenza 1o ottobre 2000; Considerato, pertanto, che a decorrere dalla predetta data del 1o ottobre 2000, non sara' piu' applicabile l'allegato II, del citato decreto ministeriale n. 408/1998, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., in quanto non adeguato alle indicazioni contenute nella piu' volte citata direttiva della Commissione Unica europea; Ritenuta, peraltro, la necessita' di dare concreta attuazione alla direttiva 1999/52/CE, disponendo l'applicazione a far data dal 1o ottobre 2000, delle suddette nuove modalita' di controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea nella stessa indicate, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, a decorrere dal 1o ottobre 2000, non e' piu' applicabile l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408. 2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, il controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea avviene secondo le modalita' tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto, in luogo dell'allegato II di cui al precedente articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2000 Il Ministro: Bersani