IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  l'art.  80,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
  Visto  l'art. 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche;
  Visto  il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme
sulla  revisione  generale  periodica  dei  veicoli  a  motore e loro
rimorchi,  che  attua  le prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE
del  Consiglio dell'Unione europea, relativa al controllo tecnico dei
veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 278, del 27 novembre 1998;
  Visto, in particolare, l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2
e  8.2.3.3.,  con  cui  sono state indicate le modalita' di controllo
tecnico  relativo alle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli
con motore ad accensione spontanea;
  Vista   la   direttiva  1999/52/CE  della  Commissione  dell'Unione
europea,  del  26 maggio  1999,  che  adegua  al progresso tecnico la
direttiva 96/96/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Considerato che con la direttiva 1999/52/CE, da ultimo citata, sono
stati   introdotti   dettagliati  adeguamenti  tecnici  al  fine  del
miglioramento  della  qualita'  dei  controlli  sulle emissioni degli
autoveicoli a motore diesel (ad accensione spontanea), con decorrenza
1o ottobre 2000;
  Considerato,  pertanto,  che  a  decorrere  dalla predetta data del
1o ottobre 2000, non sara' piu' applicabile l'allegato II, del citato
decreto  ministeriale  n.  408/1998,  punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e
8.2.3.3.,  in  quanto  non  adeguato alle indicazioni contenute nella
piu' volte citata direttiva della Commissione Unica europea;
  Ritenuta,  peraltro, la necessita' di dare concreta attuazione alla
direttiva  1999/52/CE,  disponendo  l'applicazione  a far data dal 1o
ottobre  2000,  delle  suddette  nuove  modalita'  di controllo delle
emissioni  degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea nella
stessa indicate, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  della  direttiva  1999/52/CE  della Commissione
dell'Unione  europea,  del 26 maggio 1999, a decorrere dal 1o ottobre
2000,  non  e'  piu' applicabile l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1,
8.2.3.2 e 8.2.3.3., del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.
  2.  A  decorrere  dal 1o ottobre 2000, il controllo delle emissioni
degli  autoveicoli con motore ad accensione spontanea avviene secondo
le  modalita'  tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto,
in luogo dell'allegato II di cui al precedente articolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2000
                                                 Il Ministro: Bersani