Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale AZOPT - brinzolamide, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: AZOPT 10 mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 5 ml uso oculare; AZOPT 10 mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 10 ml uso oculare. Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories Ltd. IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Azopt". Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 giugno 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Azopt" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale AZOTP nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: "Azopt": 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 5 ml uso oculare; A.I.C. n. 034770014/E (in base 10), 11532Y (in base 32); 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 10 ml uso oculare; A.I.C. n. 034770026/E (in base 10), 11533B (in base 32);