Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   AZOPT   -   brinzolamide,   autorizzata   con  procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      AZOPT  10  mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 5 ml
uso oculare;
      AZOPT  10 mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 10 ml
uso oculare.
    Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories Ltd.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del   Dipartimento   per   la   valutazione   dei   medicinali  e  la
                          farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 30 gennaio 1998
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Azopt".
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
comitato interministeriale per la programmazione economica;
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 20-21 giugno 2000 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  "Azopt"  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale AZOTP nelle confezioni indicate viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
  "Azopt":
    10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 5 ml uso oculare;
    A.I.C. n. 034770014/E (in base 10), 11532Y (in base 32);
    10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 10 ml uso oculare;
    A.I.C. n. 034770026/E (in base 10), 11533B (in base 32);