IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della societa' Consorzio Liguria inoltrata presso
il   competente   ufficio   regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 maggio 2000,
relativa  al  periodo  dal  5  aprile  2000  al  4 aprile  2001,  che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 2 aprile 1999 e 29
aprile   2000   stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,
decorrente  dal  5  aprile  1999, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo
nazionale del settore industria tessile applicato - a 25,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
91 unita', su un organico complessivo di 200 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato  anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2000 al 4 aprile 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria, con
sede  in  Brugnato  (La  Spezia), unita' di Brugnato (La Spezia) (NID
0004000001),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
91 unita', su un organico complessivo di 200 unita'.