IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  a),  e  comma 2 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto il verbale, siglato in data 31 marzo 2000 presso il Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  tra la societa' I.C.I. -
Impresa  costruzione  impianti  S.p.a. e le competenti organizzazioni
sindacali  di  categoria,  con  il  quale  e' stato concordato che il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, ai sensi del
sopra   richiamato   art.  1-quinquies  della  legge  n.  176/1998  e
successive  modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo
di lavoratori pari a quaranta unita';
  Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' I.C.I. - Impresa
costruzione  Impianti  S.p.a.  -  codice  ISTAT  31.62.2  - intesa ad
ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri
dipendenti  sospesi  dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il
periodo decorrente dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  in favore di
quaranta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,
dipendenti  dalla  I.C.I. - Impresa costruzione impianti S.p.a., sede
legale  in Napoli, unita' di Scafati (Salerno), per un numero massimo
di  quaranta  unita' lavorative. Codice ISTAT 31.62.2 (matricola INPS
n. 5113061979) per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.
  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
10%.
  L'l.N.P.S.   e'  tenuto,  al  fine  di  consentire  la  rilevazione
dell'utilizzo   delle  somme  allo  scopo  stanziate,  a  controllare
l'andamento  dei  flussi  di  spesa  relativi all'avvenuta erogazione
della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi