L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 3 agosto 2000;
  Premesso che:
    con  deliberazione  22 giugno  2000,  n. 112/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di
seguito:   deliberazione   n.   112/00),  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') ha adottato disposizioni
in  materia  di  tariffe  per  la  fornitura  di energia elettrica ai
clienti  del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000
in  attuazione  e  ad integrazione della deliberazione dell'Autorita'
29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
    ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 112/00, i
soggetti  esercenti  le  cui  proposte  aventi  ad oggetto le opzioni
tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 sono state, in
tutto  o  in  parte, rigettate ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, della
medesima  deliberazione, ovvero che, entro la scadenza del termine di
cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  29 marzo 2000, n. 69/00 (di
seguito:  deliberazione  n.  69/00), non hanno presentato proposte di
opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000, hanno
potuto  presentare  all'Autorita' proposte di opzioni tariffarie base
per   il   secondo   semestre  dell'anno  2000  in  conformita'  alle
disposizioni  della  deliberazione  n.  204/99  entro  e non oltre il
15 luglio   2000  e  che,  decorso  tale  termine,  l'Autorita'  puo'
procedere  all'apertura  di  istruttorie  formali  per l'applicazione
delle  sanzioni  previste  dall'art.  2,  comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
    nel termine di cui al precedente alinea cinquantaquattro soggetti
esercenti   hanno   presentato   all'Autorita'  proposte  di  opzioni
tariffarie  base  ai fini della verifica di conformita' ai criteri di
cui  all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla
deliberazione n. 204/99 come integrata dalla deliberazione n. 112/00;
    sono  stati riscontrati alcuni errori materiali nel testo e nella
tabella della deliberazione n. 112/00;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visti:
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
19 dicembre  1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  supplemento  ordinario  n.  302 del 29 dicembre 1990 (di
seguito: provvedimento CIP n. 45/90);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
14 dicembre  1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimenti CIP
n. 15/93);
  Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
recante  definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica
alle  imprese  distributrici,  per l'integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,  e  per  la  definizione  dell'ulteriore  componente di ricavo
concernente  l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici
e  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 206/99,
recante  aggiornamento  della  parte B della tariffa elettrica per il
bimestre   gennaio-febbraio   2000,   ai  sensi  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del  31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235 (di seguito:
deliberazione n. 206/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante
integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  29 dicembre  1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
    la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 5/00, recante
rettifica  di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 24 del
31 gennaio 2000;
    la   comunicazione   dell'Autorita'   27 gennaio   2000,  recante
modalita'  applicative  della deliberazione n. 204/99, come integrata
dalla  deliberazione  n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della
deliberazione n. 206/99;
    la  deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00, recante
direttiva  per  la  trasparenza  dei  documenti  di  fatturazione dei
consumi  di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere h) ed
l),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000;
    la  deliberazione n. 69/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
    la deliberazione n. 112/00;
  Considerato    che   quarantaquattro   soggetti   esercenti   hanno
presentato, per tutte le tipologie di utenza, opzioni tariffarie base
conformi  ai  criteri  di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della
legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99;
  Considerato,  in particolare, che le opzioni tariffarie base di cui
ai  punti  precedente  sono  conformi  alla  disciplina  di  cui alla
deliberazione n. 204/99, dato che:
    per  le  opzioni  tariffarie  base  presentate  che  includono un
corrispettivo  espresso  in  lire  per  kW  e  in  assenza di diversa
indicazione,  la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della
determinazione  degli  importi  dovuti dal cliente e' quella definita
all'art. 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99;
    non  e'  prevista  l'applicazione ai clienti di corrispettivi per
prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata
qualora   non   esplicitamente   evidenziata   dall'esercente   nella
comunicazione delle opzioni tariffarie base;
    qualora  la  potenza  elettrica  sia  una  delle  caratteristiche
elettriche della fornitura rilevante ai fini dell'identificazione dei
clienti ai quali un'opzione tariffaria base deve essere applicata, in
assenza di diversa indicazione circa la nozione di potenza rilevante;
per  potenza  si intende la potenza disponibile ai sensi dell'art. 1,
comma 1.1, lettera w), della deliberazione n. 204/99;
    quando  le  opzioni tariffarie base presentate dall'esercente non
includono  le  componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'art. 3,
comma  3.2,  della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati
per ciascuna opzione tariffaria base si sommano tali componenti;
    quando  alcuni  dei  corrispettivi  delle opzioni tariffarie base
sono   differenziati   per   fasce  orarie,  in  assenza  di  diversa
specificazione,  nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a
quattro  si applica la definizione di fasce orarie di cui all'art. 1,
comma 1.1, lettera s), della deliberazione n. 204/99, mentre nel caso
in  cui  il  numero  di  fasce  orarie sia pari a due si applicano le
definizioni  di  fasce  orarie di cui al titolo II, punto 1), lettera
a), del provvedimento CIP n. 45/90;
    quando  le opzioni tariffarie includono corrispettivi espressi in
lire  per  kW  differenziati  per fasce orarie, in assenza di diversa
specificazione,  tali corrispettivi si intendono applicati secondo le
modalita' previste dal provvedimento CIP n. 15/93;
  Considerato che l'Enel S.p.a. ha presentato opzioni tariffarie base
conformi  ai  criteri  di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della
legge  n.  481/1995  e alla deliberazione n. 204/99 unicamente per le
tipologie   di  utenza:  Forniture  in  bassa  tensione  per  usi  di
illuminazione  pubblica  e  Forniture  in  media  tensione per usi di
illuminazione pubblica.
  Considerato  che  nove soggetti esercenti hanno presentato proposte
di  opzioni  tariffarie  base difformi dai criteri di cui all'art. 2,
comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n.
204/99, vale a dire:
    l'azienda  elettrica Ganterer-Sachsenklemme - Fortezza (Bolzano),
non  ha  fornito  informazioni sufficienti per la quantificazione dei
corrispettivi   delle  opzioni  tariffarie  base  presentate  per  le
tipologie   di   utenza:   Forniture  in  bassa  tensione  a  clienti
potenzialmente  idonei  per  tutti  gli altri usi; Forniture in bassa
tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
    la  centrale  elettrica  Fleres di Colle Isarco (Bolzano), non ha
fornito   informazioni   sufficienti   per   la  quantificazione  dei
corrispettivi   delle  opzioni  tariffarie  base  presentate  per  le
tipologie   di   utenza:   Forniture  in  bassa  tensione  a  clienti
potenzialmente  idonei  per  tutti  gli altri usi; Forniture in bassa
tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
    la  centrale  elettrica  Hofer Siegfried di Cadipietra (Bolzano),
non  ha  fornito  informazioni sufficienti per la quantificazione dei
corrispettivi   delle  opzioni  tariffarie  base  presentate  per  le
tipologie   di   utenza:   Forniture  in  bassa  tensione  a  clienti
potenzialmente  idonei  per  tutti  gli altri usi; Forniture in bassa
tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
    la  centrale  elettrica  Stein  di Val di Vizza (Bolzano), non ha
fornito   informazioni   sufficienti   per   la  quantificazione  dei
corrispettivi   delle  opzioni  tariffarie  base  presentate  per  le
seguenti  tipologie  di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti
potenzialmente  idonei  per  tutti  gli altri usi; Forniture in bassa
tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
    il  comune  di  Anversa  degli Abruzzi (L'Aquila), non ha fornito
informazioni  sufficienti  per  la  quantificazione dei corrispettivi
delle  opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza:
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti
gli  altri  usi;  Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per
tutti gli altri usi;
    il  comune  di Campo Tures (Bolzano), non ha fornito informazioni
sufficienti  per  la  quantificazione dei corrispettivi delle opzioni
tariffarie  base  presentate per le tipologie di utenza: Forniture in
bassa  tensione  a  clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri
usi;  Forniture  in  bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli
altri  usi  ed  ha  presentato  un'opzione  tariffaria  base  per  la
tipologia   di  utenza;  Forniture  in  bassa  tensione  per  usi  di
illuminazione   pubblica   che   comporta,   per  alcuni  livelli  di
utilizzazione  della  potenza  impegnata,  un esborso complessivo per
cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8,
comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    il  comune  di  Rocca Pia (L'Aquila), non ha fornito informazioni
sufficienti  per  la  quantificazione dei corrispettivi delle opzioni
tariffarie  base  presentate per le tipologie di utenza: Forniture in
bassa  tensione  a  clienti  potenzialmente  per tutti gli altri usi;
Forniture  in  bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri
usi;
    la  ditta  Compassi  Gelindo  di  Dogna  (Udine),  ha  presentato
un'opzione  tariffaria  base per la tipologia di utenza: Forniture in
bassa  tensione  per  usi di illuminazione pubblica che comporta, per
alcuni  livelli  di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di
cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;
    l'azienda  E-Werk Abfalterer Paul & Co di Valle Aurina (Bolzano),
ha  presentato un'opzione tariffaria base per le tipologie di utenza:
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti
gli  altri  usi;  Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per
tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione
della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore
a  quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della
deliberazione n. 204/99.
  Ritenuto  che  sia  necessario  provvedere alla rettifica di errori
materiali  riscontrati  nel testo e nella tabella della deliberazione
dell'Autorita' n. 112/00;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini della presente deliberazione:
    a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
    b) per legge n. 481/1995 si intende la legge 14 novembre 1995, n.
481;
    c) per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  "Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
e),  della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento
ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;
    d) per  deliberazione  n.  112/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2000, n.
112/00,  "Adozione  di  disposizioni  in  materia  di  tariffe per la
fornitura  di  energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per
il  secondo  semestre  dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
29 dicembre  1999,  n. 204/99", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000.