IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto  legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Carlo  Gavazzi costruzioni,
tendente  ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di crisi, aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 21 luglio 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Carlo  Gavazzi  costruzioni  con sede in Crispiano (Taranto),
unita'  di  Rossano Calabro (Cosenza) (NID 0018CS0002) per un massimo
di dodici unita' lavorative; Taranto (NID 0016TA0006), per un massimo
di  cinquantacinque  unita'  lavorative per il periodo dal 10 gennaio
2000 al 9 luglio 2000;
  Istanza  aziendale presentata il 21 febbraio 2000 con decorrenza 10
gennaio 2000;
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi