IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Alcoa  Italia,  tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interesati;
  Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 19 giugno 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di riorganizzazione,
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 21 luglio
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Alcoa  Italia,  con  sede  in  Rho  (Milano) unita' di Feltre
(Belluno)  (NID  9906BL0004),  per  un  massimo  di  quindici  unita'
lavorative;  Fossanova  (Latina)  (NID 9912LT0022), per un massimo di
undici   unita'   lavorative;  Fusina-Marcon-Fossalta-(Venezia)  (NID
9906VE0020)  per  un  massimo  di  centotrentadue  unita' lavorative;
Novara  (NID  9901NO0003) per un massimo di sedici unita' lavorative;
Pomezia   (Roma)   (NID  9912RM0089)  per  un  massimo  di  1  unita'
lavorativa;  Portovesme-Iglesias  (Cagliari)  (NID 9920CA0123) per un
massimo  di  duecentoventisei  unita'  lavorative;  Rho (Milano) (NID
9903MI0116) per un massimo di dieci unita' lavorative, per il periodo
dal 12 luglio 1999 al 11 gennaio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il 17 agosto 1999 con decorrenza 12
luglio 1999.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite  concessioni in deroga
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi