IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Bull HN Information Systems
Italia,  tendente  ad  ottenere  la  proroga della corresponsione del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 14 luglio 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dall'11 gennaio 1999, il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 9 giugno 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 3 luglio
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Bull  HN  Information  Systems  Italia,  con sede in Pregnana
Milanese  (Milano),  unita' di Avellino (Prata Principato Ultra) (NID
9915AV0013),  per  un  massimo  di  sei  unita' lavorative; Bari (NID
9916BA0039)  per un massimo di tre unita' lavorative; Castel Maggiore
(Bologna)   (NID   9908BO0021),   per  un  massimo  di  dieci  unita'
lavorative;  Firenze  (NID  9909FI0029),  per  un  massimo di quattro
unita' lavorative; Genova (NID 9904GE0027), per un massimo di quattro
unita'  lavorative;  Padova  (NID  9906PD0004), per un massimo di sei
unita'  lavorative;  Palermo  (NID  9919PA0026),  per  un  massimo di
quattro  unita'  lavorative; Pescara (NID 9913PE0007), per un massimo
di  tre  unita'  lavorative;  provincia  di  Milano (Pregnana, Monza,
Sedriano,  Milano,  via Nuvolone) (NID 9903MI0098), per un massimo di
quarantanove unita' lavorative; Rende (Cosenza) (NID 9918CS0024), per
un  massimo  di quattro unita' lavorative; Roma (NID 9912RM0086), per
un massimo di ventuno unita' lavorative; Torino (NID 9901TO0059), per
un  massimo  di  sei  unita'  lavorative;  Tremestieri (Catania) (NID
9919CT0027),  per un massimo di sei unita' lavorative, per il periodo
dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il 26 luglio 1999 con decorrenza 11
luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga  eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi