IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. S.V.B. inoltrata presso il
competente  Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
come  da protocollo dello stesso, in data 12 giugno 2000, relativa al
periodo  dal  1  giugno  2000  al  31  maggio 2001, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 14 maggio 1999 e 19
maggio  2000  stabilisce  per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1
giugno  1999,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria tessile abbigliamento applicato, a 20.00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 156 unita', su un organico complessivo di n. 192 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 2000 al 31 maggio 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B. con sede
in Torino, unita' di Rivalta (Torino) (NID 9901000017) per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  156  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 192 unita'.