IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  datato  14  febbraio  1995 con il quale la societa'
S.r.l.  Case  di  cura  riunite,  e'  stata  posta in amministrazione
straordinaria  con  prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 14
maggio 2000;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
citata  societa'  con  la  quale  viene  richiesta la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 maggio
2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Case di cura
riunite,  con  sede  in  Bari, unita' in Bari (NID 0016BA0015) per un
massimo  di  2019 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio
2000 al 13 novembre 2000.