IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto 1'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 46 del 9 marzo 2000, pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie; Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2000, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 9 marzo 2000 all'8 giugno 2000, come da autorizzazione del giudice delegato; Vista la successiva istanza del 30 giugno 2000 autorizzata dal giudice delegato, con la quale il curatore fallimentare fa domanda di proroga fino al compimento dei dodici mesi del suddetto trattamento, come da richiamata legge n. 223/1991, art. 3, comma 1; Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione della CIGS per il rimanente periodo dal 9 giugno 2000 all'8 marzo 2001; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina, unita' di Latina (NID 0012LT0013), per un massimo di settantadue unita' lavorative per il periodo dal 9 giugno 2000 all'8 settembre 2000.