L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visti   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Allianz subalpina
S.p.a  societa'  di  assicurazioni  e riassicurazioni (in breve anche
Allianz  subalpina S.p.a.), con sede in Torino, via Alfieri n. 22, ed
i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 27 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Allianz subalpina S.p.a. societa'
di  assicurazioni  e  riassicurazioni  che  ha approvato le modifiche
apportate agli articoli 4 e 17 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della Allianz
subalpina  S.p.a.  societa'  di  assicurazioni  e riassicurazioni (in
breve  anche  Allianz  subalpina  S.p.a.), con sede in Torino, con le
modifiche apportate agli articoli:
                               Art. 4.
                      Capitale sociale - Azioni
  Soppressione  delle  modalita'  di  aumento  a  titolo gratuito del
capitale  sociale  sino  a  L. 225.000.000  (giusta  delibera  del 19
novembre  1998)  per  la  parte  non  utilizzata  (L. 185.000.000)  e
introduzione  di  una  nuova disciplina in materia di attribuzioni al
consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea straordinaria:
    a) facolta' di aumentare, in una o piu' volte nell'arco di cinque
anni  dalla  delibera del 27 aprile 2000, il capitale sociale sino ad
un massimo di L. 60.000.000.000;
    b) facolta'  di  emettere,  in  una  o  piu'  volte  nello stesso
periodo,  obbligazioni  anche  convertibili  sino  ad  un  massimo di
L. 300.000.000.000 e comunque entro il limite fissato dalla legge.
                              Art. 17.
         Consiglio di amministrazione, comitato e direzione
  Introduzione  della possibilita' per l'assemblea di attribuire agli
amministratori  la  facolta'  di  aumentare  il  capitale sociale e/o
emettere  obbligazioni,  anche  convertibili, ai sensi degli articoli
2443 e 2420-ter del codice civile.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti