L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   in   data  31 marzo  1992  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami  vita  rilasciata alla Commercial Union Life S.p.a., con sede in
Milano,   viale   Abruzzi,   94   ed   i   successivi   provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 19 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Commercial Union Life S.p.a. che
ha  approvato  le  modifiche  agli  articoli 6, 21 e 25 dello statuto
sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial
Union  Life  S.p.a.,  con  sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
  Art.  6  (Capitale)  -  Nuovo  ammontare del capitale sociale: lire
20.000.000.000   (in   luogo   del   precedente   importo   di   lire
15.000.000.000)  diviso in 2.000.000 di azioni da lire 10.000 cadauna
(a seguito dell'aumento del capitale per L. 5.000.000.000 a pagamento
con  sovrapprezzo mediante sottoscrizione da parte degli azionisti in
proporzione alle rispettive partecipazioni);
  Art.   21   (Consiglio   di   amministrazione)   -   Riformulazione
dell'articolo  e  nuova disciplina: "Il consiglio viene convocato dal
presidente  o  dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo
sostituisce   con   avviso  da  spedirsi  con  lettera  raccomandata,
telegramma,  telex;  telefax o messaggio di posta elettronica a tutti
gli  amministratori  ed ai membri del collegio sindacale almeno sette
giorni  prima  o,  in  caso  di  urgenza,  con  telegramma, telefax o
messaggio  di  posta  elettronica  almeno un giorno prima e si raduna
tutte  le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne
sia  fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri" (in luogo
della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del consiglio di
amministrazione   saranno   convocate   dal   presidente   o   da  un
amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera
raccomandata    inviata   a   ciascun   membro   del   consiglio   di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale almeno 8 giorni prima di
quello  fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo
della riunione nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei
casi   di  urgenza,  il  consiglio  di  amministrazione  puo'  essere
convocato  mediante  telegramma  da spedirsi almeno 3 giorni prima di
quello fissato per la riunione").
  Nuova  disciplina: possibilita' di tenere le adunanze del consiglio
di  amministrazione per videoconferenza o teleconferenza - condizioni
ed effetti.
  Art.  25  (Consiglio  di  amministrazione) - Soppressione del primo
comma   in   tema   di   nomina   del  presidente  del  consiglio  di
amministrazione.
  Riformulazione  dell'articolo e nuova disciplina: "L'amministratore
unico  e/o  il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  gli
amministratori  delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale
della  societa'  di  fronte  ai  terzi  ed  in  giudizio, sia in sede
giurisdizionale  che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione
e  revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facolta' degli stessi
di  nominare  procuratori  e  avvocati  alle  liti"  (in  luogo della
precedente   previsione  statutaria:  "L'amministratore  unico  o  il
presidente  ha  la legale rappresentanza della societa' e rappresenta
la  medesima  davanti  alla legge, con autorita' di promuovere azioni
giudiziali  per ogni genere di giurisdizione, compresa la facolta' di
revocare  ed  abrogare,  e  di  delegare  per questi scopi avvocati e
consiglieri").
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti