IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Vista  la  legge  19 ottobre  1998,  n.  366, recante "norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
    l'art.  2  che  prevede l'affidamento alle regioni del compito di
redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
    l'art.  3  che  prevede  la  costituzione presso il Ministero dei
trasporti  e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilita' ciclistica;
    l'art.  4,  comma  1,  che prevede la ripartizione tra le regioni
della  quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati
dalla stessa legge;
  Visto l'art. 11 della medesima legge nel quale e' disposto che "Per
il  finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'art.
2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi
per  l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso
dello  Stato  agli  oneri  derivanti  dalla contrazione di mutui o di
altre  operazioni  finanziarie  che  le  regioni  sono autorizzate ad
effettuare  nei  limiti  della quota a ciascuna assegnata", limiti di
impegno  che  costituiscono  la dotazione del fondo di cui all'art. 3
unitamente  ad eventuali ulteriori risorse da parte del Ministero dei
lavori  pubblici  e  del Dipartimento per le aree urbane ai sensi del
comma 2, dell'art. 4;
  Visto  il  comma  16  dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Vista  la  nota  prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente
della  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome,  con  la  quale  sono  stati  proposti i seguenti criteri e
procedure applicative per il riparto del predetto fondo:
    A)  con  riferimento  all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni
e/o  altri  enti  e  operatori locali non potra' essere in ogni caso,
inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
    B)  con  riferimento  all'art.  11,  che  stanzia risorse pari ad
undici  miliardi  di  lire  annui  per  la durata di quindici anni, i
contributi sono stati cosi' ripartiti:
      1)  il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione
della legge n. 208/1991 inerente le piste ciclabili;
      2)  il  30%  ai  sensi  del  punto  b),  art. 4, della legge n.
366/1998,  in  proporzione  ai fondi stanziati per l'attuazione della
stessa legge da parte della regioni e delle province autonome;
  A  tal  fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui,
gli  importi  da  prendere  a  riferimento  vengono  attualizzati dal
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione al tasso corrente di
ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;
      3)  il  10%  ai  sensi  del  punto  c),  art. 4, della legge n.
366/1998,  sulla  base  di quanto impegnato contabilmente da ciascuna
regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le
finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi;
  Vista  la  nota n. 4087 del 28 luglio 1999 con la quale il Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  ha  condiviso  i  criteri e le
procedure  proposte  dalla  conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome,  salvo l'esito degli ulteriori concerti ed
intese previsti dalla richiamata normativa;
  Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n.
366/1998;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rideterminare l'importo del piano per
quelle   regioni   e   province   autonome   che  hanno  previsto  il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
  Tenuto  conto  che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo
di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:


         Regioni                   Importo
            --                        --
Abruzzo                      L.   500.920.000
Basilicata                   "    162.000.000
Bolzano                      "    571.349.000
Calabria                     "    280.446.000
Campania                     "    663.960.000
Emilia-Romagna               "  1.322.056.000
Friuli-Venezia Giulia        "    570.213.000
Lazio                        "    310.092.000
Liguri                       "    363.633.000
Lombardia                    "  1.116.090.000
Marche                       "    447.676.000
Molise                       "    351.459.000
Piemonte                     "    440.880.000
Sicilia                      "    609.840.000
Toscana                      "    542.454.000
Trento                       "  1.526.569.000
Umbria                       "    123.487.000
Veneto                       "  1.096.877.000

  Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni, la quale ha espresso parere
favorevole  alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della
seduta in data 10 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  303  del  30 luglio 1999 ed in
particolare  l'art.  10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministero  dei  lavori
pubblici   i  compiti,  le  corrispondenti  strutture  e  le  risorse
finanziarie,  materiali  ed umane, relative all'area funzionale delle
aree  urbane,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 5 dello stesso
art. 10;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del
24  settembre  1999  con  il  quale  e'  stata istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
  Visto  il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto
di  riparto  dal  Ministero  dei lavori pubblici - Direzione generale
delle  aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n.
111  del  29  marzo  2000,  ai sensi dell'art. 4, comma 1, della gia'
menzionata legge n. 366/1998;
                              Decreta:
  E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del
fondo  per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita'
ciclistica  di  cui  all'art.  3,  in  base ai criteri e modalita' di
riparto  illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che
e' parte integrante del presente decreto.
  Le  regioni  per  le  quali e' stato ridefinito l'importo del piano
presentato,  ai  fini  della  copertura  del 50% del finanziamento da
parte  dello  Stato,  dovranno  comunicare  con delibera, da emanarsi
entro il 15 luglio 2000, l'elenco degli interventi da realizzarsi con
priorita'.
  I  fondi  saranno  trasferiti alle regioni e alle province autonome
mediante  ruoli  fissi quindicennali, quale concorso dello Stato agli
oneri  derivanti  dalla  contrazione  di  mutui o di altre operazioni
finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare, nei limiti
della quota di limite di impegno a ciascuna assegnata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2000

                                    p. Il Ministro dei trasporti
                                        e della navigazione
                                               Angelini
Il Ministro dei lavori pubblici
             Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 78