IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
               DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  e,  in
particolare,   l'art.   2,   comma   2,   che   affida   al  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito
di  determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e
8 del decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto   il   decreto   in   data   31  ottobre  1991  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti
con  i  quali  e'  stato  formato  ed  aggiornato  l'elenco  di  tali
specializzazioni;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'   delle   strutture   ove   si   svolge   la   formazione
specialistica;
  Visto  il  decreto  22  luglio 1998 del Ministero della sanita', di
concerto   con   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  quale  e' stato determinato il
fabbisogno  annuo  di  medici  specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente
l'attuazione  della direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile
1993  ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Vista  la  nota  in  data  17 gennaio 2000 con la quale il Ministro
della  sanita'  ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse
di  studio  da  assegnare  nell'anno  accademico 1999/2000 e ne ha al
contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, in data 1o febbraio 2000, 22 maggio 2000 e
2  giugno  2000,  con i quali si e' provveduto all'assegnazione di n.
5.561  borse  di studio alle scuole di specializzazione universitarie
di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 257/1991;
  Viste  le  proposte  delle  universita' concernenti l'ammissione di
medici  operanti  in  strutture  convenzionate,  dei medici stranieri
dotati di borsa di studio del governo italiano e dei medici stranieri
finanziati dai propri Paesi;
  Viste  le  richieste  delle universita' di attivazione di ulteriori
posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
  Vista  la nota del 14 aprile 2000, protocollo n. 1417/22-SP, con la
quale  questo  Ministero invita il Ministero della difesa - Direzione
generale della sanita' militare, ad indicare le priorita' di esigenze
delle  strutture soltanto per le specializzazioni ove il numero degli
idonei e' superiore al numero dei posti riservati per le tipologie in
chirurgia   maxillo-facciale,  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva,
medicina del lavoro, medicina dello sport e medicina legale;
  Vista la nota del 30 maggio 2000, protocollo n. 2/2/877/FS100 , con
la  quale  il  Ministero  della  difesa  ha  rappresentato le proprie
esigenze  per  le suddette tipologie per l'anno accademico 1999/2000,
nulla menzionando circa le rimanenti tipologie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  in  data  26  giugno  2000,  che  ridetermina, per l'anno
accademico  1999/2000, il fabbisogno di medici specialisti da formare
in alcune tipologie di scuole di specializzazione;
  Sentito il Ministero della sanita',
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  accademico  1999/2000 il numero di medici da ammettere
alle  scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale
31  ottobre  1991  e  successive modificazioni e' stabilito, ai sensi
dell'art.  4  del  decreto ministeriale 1o febbraio 2000 citato nelle
premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti categorie:
    nella  I  colonna  numero  di  borse  finanziate  da  enti locali
territoriali;
    nella II colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite
dalle universita';
    nella  III  colonna posti riservati a medici militari in servizio
permanente effettivo;
    nella  IV  colonna  posti riservati a medici stranieri finanziati
dai propri Paesi;
    nella  V  colonna  medici  stranieri  dotati di borsa del governo
italiano;
    nella  VI  colonna medici dipendenti da enti convenzionati con le
universita'.