IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e
di  altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  Liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e  la  gestione  degli  enti
disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
Tesoro  , del bilancio e della programmazione economica, con il quale
I'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;

   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;

   VISTO  il  regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

   VISTA  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

   VISTO  l'art.  34  della  citata legge n. 183/1989 che individua i
consorzi idraulici di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

   VISTA  la  legge  16  dicembre  1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

   VISTO  l'art.  66  del  decreto legge 26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
situazioni  di cui all'art. 1, primo periodo, della sopracitata legge
n.  520  del  1993,  si  intendono  riferite agli esercizi finanziari
chiusi al 31 dicembre 1993;

   VISTO  l'art. 4 comma 3, della Legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi ed i rapporti sorti sulla
base dell'art. 3 del citato D.L. 8 agosto 1996, n. 443;

   ACCERTATO   che   le  operazioni  di  liquidazione  del  Consorzio
idraulico  di terza categoria del Fiume Po fra Chivasso e Crescentino
sono  state  ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art. 13 della legge
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;

   CONSIDERATO  che  per  l'avanzo  finale  di  liquidazione  non  e'
prevista alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               Art. 1.

La  liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria del Fiume
Po fra Chivasso e Crescentino, e' chiusa a tutti gli effetti.