IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la Legge 4.12.1956. n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. VISTO il D.P.R. 25.6.1980, pubblicato sulla G.U. n. 213 del 5.8.1981 con il quale l'Istituto Nazionale "G. Kirner" e' stato soppresso; VISTO il D.P.R. 13.6.1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.M. 25.2.1982, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 15.3.1982, con il quale le residue operazioni di liquidazione sono state avocate al Ministero del Tesoro, Ufficio Liquidazioni, ora I.G.E.D., a far data dal 1^ marzo 1982; VISTO il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge 3.4.1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D, e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione dell'Istituto Nazionale "G. Kirner" sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/56, puo' dichiararsi chiusa liquidazione del patrimonio dell'Ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di lire 19.721.030.322; ATTESO che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio dell'Istituto "G. Kirner" e' chiusa a tutti gli effetti.