IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA la Legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione
e  messa in, liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

   VISTO  il  D.M.  29.7.1977,  concernente  la nomina dei Commissari
Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita'
Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;

   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n. 1404/1956 provvede, alla prosecuzione
della liquidazione delle gestioni non chiuse;

   VISTO  l'art.  4  del  D.L.  30.4.1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  27.6.1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30.6.1981;

   VISTO   il  D.P.R.  13.6.1988,  n.  396  con  il  quale  l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO il D.P.R, 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma
3,   della   legge   3.4.1997,  n.  94,  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti;

   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del Bilancio e della programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;

   VISTA  la  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istitutiva della
Federazione   Nazionale  e  delle  Casse  Mutue  di  Malattia  per  i
Commercianti;

   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali di Piacenza;

   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n. 1404
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio dell' Ente
stesso e approvarsi il relativo bilancio;

   VISTO  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 8.954.285;

   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               art. 1

La  liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per gli
Esercenti  Attivita'  Commerciali  di  Piacenza e' chiusa a tutti gli
effetti;