IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA   la   Legge   4.12.1956,   n  .1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli enti e le gestioni di assistenza di malattia di sopprimere;

   VISTO  il  D.M.  29.7.1977,  concernente  la nomina dei Commissari
liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla prosecuzione
della liquidazione delle gestioni non chiuse;

   VISTO  l'art.  1  del  D.L.  30.4.1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nella  Legge  n.  331,  di  cessazione  delle gestioni
commissariali alla data del 30.6.1981

   VISTO  il  D.P.R.  13.6.1988,  n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   Visto  il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7 comma
3,   della   legge   3.4.1997,  n.  94,  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del   Ministero  del  tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTA  al  legge 27.11.1960, n. 1397, istitutiva della Federazione
nazionale delle casse mutue di malattia per i commercianti;

   VISTO  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per gli Esercenti Attivita' Commerciali di Siena;

   VISTA   la   direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione
economica in data 12 maggio 1999;

   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state emanate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/56, puo'
dichiararsi   chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio  dell'ente  e
approvarsi il relativo bilancio.

   VISTO  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di lire 211.064.178;

   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               Art. 1

La  liquidazione del patrimonio della Cassa Mutua di malattia per gli
Esercenti Commerciali di Siena e' chiusa a tutti gli effetti.