A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000
dall'Organismo  di  coordinamento  dei  Comitati di settore sul testo
dell'accordo  relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione
dei    distacchi    e    permessi   alle   organizzazioni   sindacali
rappresentative  nei  comparti  nel biennio 2000 - 2001 nonche' della
positiva  certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000
sull'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  il  giorno  9  agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN :
   Nella  persona  dell'Avv.  Guido  FANTONI  componente del Comitato
Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa:
   e le seguenti Confederazioni sindacali:
   CISL
   CGIL
   UIL
   CONFSAL
   CISAL
   RDB CUB
   Nel  corso  della  riunione  -  avvenuta  alle  ore 10,30 le parti
suddette prendono atto che:
   -  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  6, la UIL ha comunicato che le
proprie  organizzazioni  di  categoria  gia' UIL - enti locali ed UIL
sanita',  unificandosi  hanno  cambiato nei suddetti comparti la loro
denominazione in "UIL FLP" ;
   -  la  tavola  9  va  corretta  in  quanto la GILDA - UNAMS e' una
federazione  e  non  una  confederazione ed i distacchi di pertinenza
vanno  riportati  nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali
delle due tavole;
   -  all'art. 6, comma 5 dopo le parole "lett. c)" vanno aggiunte le
parole "CCNQ 7 agosto 1998"
   Al   termine  dei  lavori  le  parti  sottoscrivono  il  contratto
collettivo  quadro  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  nei  comparti nel biennio
2000 - 2001 nel testo che segue.
                               ART. 1
                        Campo di applicazione
   1.   Il  presente  contratto  si  applica  ai  dipendenti  di  cui
all'articolo  2,  comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n.
29  come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387,
in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1,
comma  2,  dello  stesso  decreto,  n. 29, ricomprese nei comparti di
contrattazione collettiva.
   2.  Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata
a regime del sistema di rappresentativita' di cui all'art. 47 bis del
dlgs  29/1993  e  procedono  alla  nuova ripartizione dei distacchi e
permessi gia' previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
   3.  Nel  presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva  del  pubblico  impiego" e' semplificata in "comparti". Il
decreto   legislativo  "3  febbraio  1993,  n.  29  come  modificato,
integrato  e  sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 e'
indicato  come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto e'
pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
   4.  Le  rappresentanze  sindacali unitarie del personale di cui al
d.lgs.  396/1997  disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro
stipulato  il  7  agosto  1998  per  il  personale  dei comparti sono
indicate  con  la  sigla  RSU. Il predetto accordo e' indicato con la
dizione  "accordo  stipulato  il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto
1998  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi  , aspettative e
permessi  nonche'  delle  altre  prerogative  sindacali  -  stipulato
contestualmente  -  ed  integrato  con il CCNQ del 27 gennaio 1999 e'
indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
   5.  Sono  considerate  rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa  nazionale  ai  sensi  dell'art. 47 bis del
d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 - 2001 sono quelle risultanti
dalle  tabelle  allegate  dal  n.  2  al n. 8. Nel testo del presente
contratto   esse  vengono  indicate  come  "organizzazioni  sindacali
rappresentative".   Alle   trattative  nazionali  di  comparto  sono,
altresi',  ammesse  le  confederazioni  cui  le stesse organizzazioni
rappresentative  aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni
sindacali  si  intendono  nel  loro  insieme  le  confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
   6.  Con  il  termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.