A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 - 2001 nonche' della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN : Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa: e le seguenti Confederazioni sindacali: CISL CGIL UIL CONFSAL CISAL RDB CUB Nel corso della riunione - avvenuta alle ore 10,30 le parti suddette prendono atto che: - ai sensi dell'art. 6, comma 6, la UIL ha comunicato che le proprie organizzazioni di categoria gia' UIL - enti locali ed UIL sanita', unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro denominazione in "UIL FLP" ; - la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA - UNAMS e' una federazione e non una confederazione ed i distacchi di pertinenza vanno riportati nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali delle due tavole; - all'art. 6, comma 5 dopo le parole "lett. c)" vanno aggiunte le parole "CCNQ 7 agosto 1998" Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 - 2001 nel testo che segue. ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. 2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentativita' di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi gia' previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998. 3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 e' indicato come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto e' pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. 4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 e' indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 - 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 6. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.