A seguito del parere favorevole espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore in data 20 luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 11.00, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993 e nella legge 24 giugno 1997, n. 196. Per L'ARAN, nella persona del prof. Mario Ricciardi, per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa Per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL CISL UIL CONFSAL CIDA CISAL CONFEDIR COSMED ART.1 1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita' di reclutamento ordinario previste dallo stesso D.Lgs.n.29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo. 2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita' di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potra' essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche.