A   seguito   del   parere   favorevole  espresso  dall'Organismo  di
coordinamento  dei  Comitati  di  settore  in data 20 luglio 2000 sul
testo  dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale quadro
per  la  disciplina  del rapporto di lavoro del personale assunto con
contratto   di   fornitura   di   lavoro  temporaneo,  nonche'  della
certificazione  della  Corte  dei  Conti,  in  data 3 agosto 2000, il
giorno  9  agosto  2000,  alle  ore  11.00,  le  parti  sottoscrivono
l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro, in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo
n. 29/1993 e nella legge 24 giugno 1997, n. 196.
Per  L'ARAN,  nella persona del prof. Mario Ricciardi, per delega del
Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
Per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
CISAL
CONFEDIR
COSMED

                                ART.1
1.   Nel   rispetto   dei  divieti  posti  dalla  vigente  disciplina
legislativa,  le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2,
del  D.Lgs.n.29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per
soddisfare  esigenze  a  carattere  non  continuativo  e/o  a cadenza
periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con
il  personale  in  servizio o attraverso le modalita' di reclutamento
ordinario  previste  dallo  stesso D.Lgs.n.29/1993, possono stipulare
contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2.   Il   ricorso   al   lavoro  temporaneo  deve  essere  improntato
all'esigenza  di contemperare l'efficienza operativa e l'economicita'
di  gestione.  In  nessun  caso  il  ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo  potra'  essere  utilizzato  per  sopperire  stabilmente e
continuativamente a carenze organiche.