IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  6 dicembre  1971,  n.  1084,  istitutiva,  presso
l'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale, del Fondo integrativo
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  a favore del personale dipendente dalle
aziende private del gas, e successive modificazioni;
  Visto il comma 3, dell'art. 9 della medesima legge, come modificato
dall'art.  1,  della  legge  3 marzo  1987, n. 61, che, in materia di
contribuzione  per  il finanziamento del Fondo, deferisce al Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere del Comitato amministratore del fondo, il potere di decretarne
la  variazione  della  misura,  in  relazione al fabbisogno del Fondo
medesimo ed alle risultanze di gestione;
  Visto  il  bilancio  tecnico  del  Fondo  predisposto dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  al 1o gennaio 1999, funzionale
all'attivazione della procedura di cui al richiamato art. 9, comma 3,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1084;
  Preso  atto delle risultanze del predetto bilancio, che evidenziano
il  perdurare  negli anni dell'andamento positivo della gestione, con
conseguenti effetti di accumulo di avanzi patrimoniali di esercizio e
individuano  in  1,7  punti percentuali delle retribuzioni imponibili
l'aliquota contributiva atta a garantire l'equilibrio contabile della
gestione per il periodo dal 1999 al 2013;
  Considerato   che  il  Comitato  amministratore  del  Fondo  si  e'
allineato  alla  richiamata aliquota di equilibrio, con deliberazione
adottata nella seduta del 16 settembre 1999;
  Ritenuto  doversi  condividere la misura dell'aliquota contributiva
esposta nel bilancio tecnico del Fondo;

                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo a quello di
pubblicazione  del presente decreto, il contributo dovuto al Fondo di
previdenza  per il personale dipendente dalle aziende private del gas
e'  fissato  nella  misura  dell'1,7  per  cento  delle  retribuzioni
imponibili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000

                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                    Salvi


p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
               Solaroli