IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda con la quale il sig. Vasquez Serveleon Emilio ha
chiesto  il  riconoscimento  del titolo di "Licenciado en enfermeria"
conseguito   in   Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato  che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  "Licenciado en Enfermeria" conseguito nell'anno
1992  presso  la  Universidad Nacional San Luis Gonzaga - Ica (Peru')
dal  sig.  Vasquez  Serveleon  Emilio nato a Ica (Peru') il giorno 22
maggio  1963  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di "Infermiere".
  2. Il sig. Vasquez Serveleon Emilio e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari