IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e,
in   particolare,   il  comma  2,  recante  disposizioni  integrative
dell'art.  2,  comma  6-bis,  del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 20 maggio 1988, n. 160,
nonche'  la  previsione  di  un  premio integrativo a copertura delle
prestazioni dovute dall'INAIL;
  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,
recanti   l'obbligatorieta'   delle   assicurazioni   sociali  per  i
lavoratori  italiani  operanti  nei  Paesi extracomunitari, nonche' i
criteri per le contribuzioni;
  Vista   la   delibera  n.  244  del  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL  in data 18 maggio 2000, concernente la determinazione del
premio  integrativo dovuto ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Rilevata  la  necessita' di procedere alla determinazione del sopra
specificato premio integrativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il premio integrativo dovuto all'INAIL, ai sensi dell'art. 7, comma
2,  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' determinato
nella   misura   pari   al   cinque   per  mille  delle  retribuzioni
convenzionali  da  prendere a base, per ciascun anno di riferimento e
per  ciascuna  categoria,  ai  fini del calcolo dei contributi per le
assicurazioni  obbligatorie,  come  determinate  dai relativi decreti
ministeriali  emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge
31 luglio  1987,  n.  317, convertito, con modificazioni, nella legge
3 ottobre 1987, n. 398.