IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e, in particolare, il comma 2, recante disposizioni integrative dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonche' la previsione di un premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'INAIL; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recanti l'obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, nonche' i criteri per le contribuzioni; Vista la delibera n. 244 del consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 18 maggio 2000, concernente la determinazione del premio integrativo dovuto ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Rilevata la necessita' di procedere alla determinazione del sopra specificato premio integrativo; Decreta: Art. 1. Il premio integrativo dovuto all'INAIL, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' determinato nella misura pari al cinque per mille delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per ciascun anno di riferimento e per ciascuna categoria, ai fini del calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, come determinate dai relativi decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.