IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  recante  il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma 4,  della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 2  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato  A,  recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata  ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi   comuni,   o   alle   modificazioni  dei  territori  comunali,
avvalendosi  delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad
eventuali metodologie fissate dall'UNI;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  119  del  24 maggio 1995, recante "Modifiche ed integrazioni alla
tabella  relativa  alle  zone  climatiche  di appartenenza dei comuni
italiani  allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
412/1993,  concernente  il  contenimento dei consumi di energia negli
impianti termici degli edifici";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  6 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  242  del  16 ottobre 1997, recante "Modificazioni ed integrazioni
alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni
italiani  allegata  al  regolamento  per  gli  impianti termici degli
edifici,   emanato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 agosto 1993, n. 412";
  Vista  la comunicazione del comune di Miagliano n. 477 del 10 marzo
2000  e  l'allegata  carta  tecnica  regionale,  da  cui  risulta che
l'altitudine  della  casa  comunale  di  Miagliano  e'  541 metri sul
livello  del  mare, e non 520 come riportato nella tabella A allegata
al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;
  Viste  le  valutazioni  tecniche  dell'ENEA, comunicate con nota n.
061/2000/DBT   del   20 marzo   2000,  dalle  quali  risulta  che  in
conseguenza   della   correzione   di   altitudine  si  modificano  i
gradi-giorno  e  la  zona  climatica  di  appartenenza  del comune di
Miagliano;
  Tenuto  conto  che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorno;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alle  necessarie  rettifiche  della
tabella allegato A al citato regolamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di Miagliano sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr,         |z,        |gr-g,        |alt,        |comune;
BI,         |F,        |3020,        |541,        |Miagliano.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                   Il Ministro: Letta