IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Almagro Rondon Bertis
Anuvis  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di licendiada en
enfermeria  conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato  che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997
presso l'Istituto Superior de Ciencias Medicas de La Habana - L'Avana
(Cuba)  dalla  sig.ra  Almagro  Rondon  Bertis  Anuvis nata a L'Avana
(Cuba)   il   giorno   7 dicembre   1969   e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2. La  sig.ra  Almagro  Rondon  Bertis  Anuvis  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione    di   infermiera,   previa   iscrizione   al   collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari