IL DIRETTORE GENERALE
              della direzione generale delle politiche
                agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni  Stato membro puo'autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva,  del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuvo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.
  Visto   il  regolamento  del  consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  ed istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato adottato, il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle  regioni  Molise,  Puglia,  Piemonte  ed Umbria, con i quali le
stesse   hanno   certificato  che  nel  proprio  territorio  si  sono
verificate,  per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Molise, Puglia, Piemonte ed Umbria.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 30 agosto 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio