IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  19 luglio 1999, protocollo n. 757587, con la
quale  l'organismo  SGS-ICS  S.r.l., con sede in via Gozzi, 1 - 20129
Milano,  in  forza  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al
rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo SGS-ICS
S.r.l.   soddisfa  quanto  richiesto  dalla  direttiva  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo SGS-ICS S.r.l. ha dichiarato
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di sicurezza di cui
all'art.  9,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Organismo  SGS-ICS  S.r.l.,  e'  autorizzato  al  rilascio di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
elencati:
    allegato VIII - Garanzia qualita' prodotti (modulo E);
    allegato IX - Garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
    allegato  XI  -  Conformita'  al  tipo con controllo per campione
(modulo C);
    allegato  XII  -  Garanzia  qualita'  prodotti  per gli ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII  - Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV - Garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.