IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  proprio decreto 28 gennaio 1998 con il quale l'organismo
Italcert  e'  stato  autorizzato in via provvisoria al rilascio delle
certificazioni CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  26 luglio 1999, protocollo n. 757610, con la
quale  l'organismo Italcert, con sede in Milano, viale Sarca, n. 336,
in  forza  dell'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione
al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo Italcert
soddisfa    quanto    richiesto    dalla   direttiva   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  Italcert  ha dichiarato di
essere  in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art.
9,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'Organismo   Italcert,   e'   autorizzato   al   rilascio  di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
elencati:
    allegato V - Esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI - Esame finale;
    allegato VIII - Garanzia qualita' prodotti (modulo E);
    allegato IX - Garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
    allegato X - Verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  XI  -  Conformita'  al  tipo con controllo per campione
(modulo C);
    allegato  XII  -  Garanzia  qualita'  prodotti  per gli ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII  - Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV - Garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.