IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Italtel  -  Gruppo Italtel,
tendente  ad  ottenere  la  proroga  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi,
con  i  quali  e' stato concesso, a decorrere dal 1o ottobre 1996, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 19 luglio 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 4 agosto
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Italtel  -  Gruppo  Italtel,  con  sede in Milano, unita' di:
Carini   (Palermo),  per  un  massimo  di  novecentoventitre'  unita'
lavorative,  Cassina  de'  Pecchi  (Milano)  (NID 9803MI0170), per un
massimo  di  una  unita'  lavorativa, Castelletto di Settimo Milanese
(Milano)  (NID 9803MI0170), per un massimo di trecentosessanta unita'
lavorative, Cologno Monzese (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo
di  trentatre'  unita'  lavorative, L'Aquila (NID 9813AQ0018), per un
massimo  di  millessette unita' lavorative, Marcianise (Caserta) (NID
9615CE0022),  per  un  massimo  di  ottantacinque  unita' lavorative,
Milano   (NID  9803MI0170),  per  un  massimo  di  ventisette  unita'
lavorative,  Roma  (NID  9812RM0113),  per  un massimo di quattordici
unita'  lavorative, S. Maria Capua Vetere (Caserta) (NID 9615CE0022),
per un massimo di ottocentoquarantuno unita' lavorative e Torino (NID
9801TO0062), per un massimo di otto unita' lavorative, per il periodo
dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  25 novembre 1998 con decorrenza
1o ottobre 1998.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.