Agli  assessorati all'agricoltura delle
                              regioni e province autonome
                              All'Azienda di Stato per gli interventi
                              nel mercato agricolo AIMA
                              All'Agecontrol S.p.a.
                              Alle     Unioni     nazionali     degli
                              olivicoltori
                              Alle   Confederazioni  nazionali  degli
                              agricoltori
                              Alle organizzazioni dei frantoiani
                              Alla  rappresentanza italiana presso la
                              Comunita' europea
                              Alla   Commissione   europea  direzione
                              generale   agricoltura  -  VI/A  1-3  e
                              VI/C-4
                              Ai  commissari  di  Governo  presso  le
                              regioni
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  3 agosto  2000,  e' stato
pubblicato  il  regolamento  ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 - in
appresso denominato "regolamento ministeriale" - con il quale vengono
emanate  disposizioni  di armonizzazione delle attivita' connesse con
l'applicazione  della  decisione  2000/227/CE  della  Commissione del
7 marzo  2000, concernente la concessione di un aiuto alla produzione
di  olive  da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001
in   Italia.  Con  la  citata  decisione  comunitaria  -  di  seguito
denominata "decisione" - il Governo italiano e' stato autorizzato, su
sua   richiesta,   ad   esercitare   per   la  suddetta  campagna  di
commercializzazione  (1o settembre 2000 - 31 agosto 2001) la facolta'
prevista  dall'art.  5,  paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66
del  Consiglio  del  22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal
regolamento  (CE)  n. 1638/98 del 20 luglio 1998, e consistente nella
possibilita' di destinare al sostegno delle olive da tavola una parte
del  quantitativo  nazionale  garantito  (Q.N.G.)  di cui all'art. 1,
paragrafo  3, dello stesso regolamento (CE) n. 1638/98 e, quindi, una
parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio di oliva.
  La  presente  circolare  e'  diretta  a fornire, nel pieno rispetto
dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, una opportuna
illustrazione  delle  disposizioni della "decisione" e delle norme di
attuazione di cui al richiamato "regolamento ministeriale".
I. Regolamento 21 giugno 2000, n. 217.
  1. Con l'art. 1 del "regolamento ministeriale" si precisa l'oggetto
del  provvedimento  stesso,  mentre  con  l'art. 2 si individuano, ai
sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
norme   di   raccordodelle   attivita'   rientranti  nella  sfera  di
attribuzioni  delle  regioni e delle province autonome relativamente,
in  particolare,  al  riconoscimento  delle imprese di trasformazione
delle  olive  da tavola, al controllo della contabilita' di magazzino
di  dette  imprese,  alla denuncia di coltivazione, agli attestati di
produzione  ed  alle  domande di aiuto, nonche' alle comunicazioni di
dati   ed   informazioni   previste  dall'art.  6  della  "decisione"
comunitaria.
  L'art.  3 attiene alle modalita' di presentazione della denuncia di
coltivazione e della domanda di aiuto.
  All'art.  4  si  rilevano i criteri di determinazione dell'aiuto da
corrispondere  ai produttori aventi diritto, individuando l'organismo
competente  all'erogazione  dell'aiuto  stesso ed alla determinazione
dei  coefficienti  di  trasformazione  previsti dagli articoli 9 e 10
della  "decisione".  L'organismo pagatore al momento e' rappresentato
dall'AIMA   in   liquidazione  e  successivamente  dall'organismo  di
coordinamento  e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti ai
sensi  del regolamento (CE) n. 1635/95 della Commissione del 7 luglio
1995,  e  del  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n.  165,  come
precisato dall'art. 2 del "regolamento ministeriale".
II. Decisione CE/227/2000.
  1. La  "decisione"  prevede  dettagliatamente  le  condizioni  e le
modalita' di concessione dell'aiuto ai singoli produttori; condizioni
e  modalita'  che riflettono molto da vicino, con le dovute varianti,
quelle  fissate  per  l'aiuto  alla  produzione  di olio di oliva. Ne
consegue   che  le  relative  disposizioni  comunitarie  e  nazionali
previste  per  l'aiuto all'olio di oliva sono applicabili, per quanto
compatibili,  anche  all'aiuto  per le olive da tavola, sulla base di
specifiche modalita' stabilite dall'organismo pagatore.
    1.1. In via preliminare all'art. 1 viene precisato che l'aiuto e'
concesso  per  le  olive  raccolte in uliveti ricadenti in territorio
nazionale,  dichiarate  ai  sensi  dell'art.  5, e trasformate per il
consumo  umano,  secondo un metodo appropriato a termini dell'art. 2,
paragrafo 3, in una delle imprese appositamente riconosciute.
    1.2. Il   riconoscimento   delle  imprese  di  trasformazione  e'
rilasciato,   su   domanda,   dalla   regione  o  provincia  autonoma
territorialmente  competente  i  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del
"regolamento  ministeriale",  previa  verifica  della sussistenza dei
requisiti e dell'assunzione degli impegni prescritti dagli articoli 4
e  6,  ivi  compreso  l'impegno  di  istituire e tenere una specifica
contabilita'  di magazzino e quello di sottoporsi a tutti i controlli
previsti  dal  regime  di  aiuto in esame. Con il riconoscimento deve
essere    attribuito    uno    specifico   numero   alfanumerico   di
identificazione dell'impresa, riportante la sigla della provincia nel
cui territorio e' collocato il relativo stabilimento, in analogia con
quanto operato per il riconoscimento delle imprese di condizionamento
di oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi del regolamento (CE)
n. 2815/98.
  Appare  utile, infine, segnalare che con decisione CE notificata in
data 27 luglio c.a. (in corso di pubblicazione) e' stato prorogato al
31 luglio   2000   il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
riconoscimento delle imprese di trasformazione.
    1.3. Contabilita'  di  magazzino.  -  La  prescritta tenuta della
contabilita'   di  magazzino,  cosi'  come  articolata  nel  registro
standardizzato  di  lavorazione  (in  corso  di elaborazione da parte
dell'AIMA),  dovra'  essere  completata ed integrata - fermo restando
gli   obblighi   di   natura  finanziaria  e  fiscale  a  carico  del
trasformatore - da un apposito registro (conforme al modello allegato
alla  presente  circolare),  vidimato  da  parte  dei medesimi uffici
regionali  competenti  al  rilascio  dei  registri  standardizzati di
lavorazione,  su  cui riportare giornalmente i dati e le informazioni
di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
  Le verifiche della contabilita' devono essere effettuate secondo le
modalita' ed i criteri fissati dall'art. 8.
  Al fine poi di consentire ai produttori di presentare la domanda di
aiuto  ed  agli  organismi  di controllo (regioni, province autonome,
organismo   pagatore  ed  Agecontrol)  di  svolgere  i  controlli  di
rispettiva  competenza,  ogni  impresa di trasformazione riconosciuta
deve:
    rilasciare,   entro  il  mese  successivo  a  quello  dell'ultima
consegna  di  olive  e  comunque non oltre il 30 giugno 2001, ad ogni
produttore  interessato  l'attestato  di  consegna di cui al registro
standardizzato  ed  i  documenti  di  cui  al paragrafo 1 dell'art. 6
relativi al peso netto delle olive consegnate;
    comunicare  con  rigorosa  puntualita'  le informazioni ed i dati
previsti  dal  paragrafo  2  dell'art.  6  della  "decisione" entro i
termini ivi previsti.
  In  tale  ottica  l'Agecontrol, anche su indicazione dell'organismo
pagatore   e   nell'ambito   del   proprio   programma  previsionale,
provvedera'  a  svolgere,  ai  sensi  dell'art.  8,  paragrafo  2,  i
controlli  nei  confronti  dei  produttori  interessati allo scopo di
garantire che per le stesse olive non vengano corrisposti due aiuti.
  Nei  casi  contemplati dal paragrafo 4 dell'art. 4 occorre disporre
con   immediatezza   la   revoca   del   riconoscimento  dell'impresa
interessata, conformemente alle modalita' e procedure previste per la
revoca del riconoscimento dei frantoi oleari di cui in seguito.
    1.3. La  denuncia  di coltivazione e la domanda di aiuto, redatte
su moduli predisposti e messi a disposizione dall'AIMA, devono essere
presentate  entro  i  termini  rispettivamente  previsti  dall'art. 5
(30 novembre  2000) e dall'art. 7 della "decisione" (anteriormente al
1o luglio  2001)  e  secondo  le stesse modalita' fissate per l'aiuto
alla   produzione  dell'olio  di  oliva,  per  quanto  ritenute,  dal
competente organismo pagatore, compatibili con lo specifico regime di
aiuto in esame.
  Sia  la  denuncia  di  coltivazione che la domanda di aiuto possono
essere  presentate  all'organismo  pagatore  direttamente  o  per  il
tramite  delle  associazioni  di  olivicoltori  riconosciute  ai fini
dell'aiuto  alla  produzione  dell'olio di oliva, previo espletamento
delle  verifiche di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2261/84 e
successive modifiche.
    1.4. Determinazione  e pagamento dell'aiuto. L'importo dell'aiuto
da  erogare  ai  produttori  aventi  diritto  va determinato mediante
l'applicazione  dei  criteri  fissati  dagli  articoli 3  e  10 della
"decisione",  tenendo  conto  delle risultanze di tutti i controlli e
verifiche prescritti dal regime di aiuto.
III. Adempimenti delle regioni e province autonome.
  1. Le regioni e le province autonome - nell'ambito della rispettiva
autonomia  ed  in  coerenza con le previsioni del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  nonche' del decreto legislativo 29 maggio
1999,  n.  165,  come  da  ultimo  modificato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188 - sono chiamate a:
    ricevere  ed  istruire le domande di riconoscimento delle imprese
di trasformazione delle olive da tavola;
    adottare  i  provvedimenti  di  concessione  o di sospensione del
riconoscimento   delle   suddette   imprese,   dandone  comunicazione
all'organismo  pagatore,  all'Agecontrol  ed  al  Ministero  ai sensi
dell'art. 2 del "regolamento ministeriale";
    effettuare  ai  sensi  dell'art. 8 della "decisione" le verifiche
della   contabilita'   di   magazzino   delle  imprese  riconosciute,
rilevandone   con   apposito   e  dettagliato  verbale  le  eventuali
irregolarita',  nonche'  esprimendo  una valutazione conclusiva sulla
affidabilita'   della  contabilita'  stessa  ed  in  particolare  sui
quantitativi  di  olive  consegnate  e  trasformate,  anche  ai  fini
dell'eventuale  applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 10
della  "decisione".  Copia  del  verbale  deve  essere sollecitamente
trasmessa all'organismo pagatore ed eventualmente all'Agecontrol;
    procedere  alla  contestazione  delle  accertate irregolarita' ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'art.
4  della  legge  23 dicembre  1986, n. 898, ai fini dell'applicazione
delle relative sanzioni amministrative.
IV. Riconoscimento dei frantoi oleari.
  L'art.  6 del "regolamento ministeriale" prevede in via ricognitiva
che,  a  termini  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
funzioni  ed  i  compiti  connessi  con il riconoscimento dei frantoi
oleari  nel  quadro del regime comunitario dell'aiuto alla produzione
dell'olio  di  oliva  rientrano  nella sfera delle attribuzioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Appare  utile  rilevare  che  sin dalla prima entrata in vigore del
regolamento  (CEE)  n.  2261/84  del Consiglio del 17 luglio 1984, al
riconoscimento  dei  suddetti stabilimenti ha provveduto direttamente
la scrivente amministrazione.
  L'istruttoria,  invece,  delle relative domande e' stata svolta dai
competenti  uffici  regionali  degli  assessorati  all'agricoltura, i
quali potranno assicurare da subito, in virtu' della piena conoscenza
della  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale  e della lunga e
rilevante  esperienza  acquisita nella specifica materia, un puntuale
assolvimento dei nuovi adempimenti.
  Nel  corso della riunione del giorno 27 luglio c.a. svoltasi presso
questo  Ministero,  con  la  partecipazione  di  rappresentanti delle
regioni    e   delle   province   autonome,   nonche'   dell'AIMA   e
dell'Agecontrol,   si  e'  proceduto  altresi'  ad  una  ricognizione
esaustiva   delle   richiamate   normative   e   delle  modalita'  di
espletamento dei relativi procedimenti ed adempimenti amministrativi.
  In tale ottica, mentre si assicura che la scrivente amministrazione
sta  provvedendo,  in  forza del comma 4 dell'art. 6 del "regolamento
ministeriale",  a definire i procedimenti amministrativi gia' avviati
ai  sensi  degli  articoli 7  e  10  della  legge n. 241 del 1990, si
segnala la necessita' che da parte dei competenti servizi regionali e
delle   province   autonome   si   proceda   con   assoluta   urgenza
all'attivazione  del  procedimento  amministrativo  a  termini  della
stessa   legge   n.   241/1990,  nei  confronti  dei  frantoi  oleari
costituenti  oggetto  di  segnalazione  dell'Agecontrol ai fini della
eventuale  revoca  del  riconoscimento anteriormente all'inizio della
prossima campagna 2000/2001.
  Si  ritiene  utile, infine, rappresentare l'esigenza che gli stessi
servizi  regionali o provinciali procedano ad assumere direttamente i
provvedimenti   di   nuovi   riconoscimenti  o  di  variazione  della
titolarita'  di frantoi, le cui pratiche sono state da ultimo inviate
a   questa   amministrazione,  tenendo  conto  particolarmente  delle
proposte di revoca comunicate dall'Agecontrol o da altri organismi di
controllo.
  Al  fine  comunque  di garantire un corretto espletamento dei nuovi
adempimenti,  si  da'  assicurazione  della  incondizionata  e  piena
disponibilita'   e   collaborazione   dei  competenti  servizi  della
scrivente  amministrazione,  dell'AIMA  e  dell'Agecontrol  per  ogni
ulteriore chiarimento.
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio

                                                             ALLEGATO