Il  comune  di  Osio  Sotto (provincia di Bergamo) ha adottato il
22 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI.) per l'anno 2000:
    (Omissis);
    di  approvare, (omissis), le aliquote, detrazioni ed agevolazioni
d'imposta   ai   fini  I.C.I.  da  valere  per  l'esercizio  2000,  e
precisamente:
    B. Aliquote d'imposta:

=====================================================================
                 Tipologia immobile                  | Aliquota 2000
=====================================================================
Abitazione principale (incluse le pertinenze)        |4,5 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Abitazioni concesse in uso gratuito parentale o      |
possedute da soggeti con residenza c/o Casa di riposo|
e/o cura (art.2 regolamento I.C.I.).                 |4,5 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Altri fabbricati (escluse seconda abitazione non     |
locate e abitazioni destinate ad uso parentale o     |
appartamenti a soggetti con residenza c/o Casa di    |
riposo e/o cura).                                    |6,5 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Terreni                                              |6,5 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Seconda abitazione non locate                        |  7 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Aree edificabili                                     |  7 (per mille)
---------------------------------------------------------------------
Immobili inagibili e inabitabili oggetto di          |
intervento di recupero a cura del proprietario       |  4 (per mille)

    C. detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000
    D. maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L.
500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi
e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante
altresi'  le  modalita'  di  fruizione  dell'aliquota  agevolata  per
intervento  di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante
ed inscindibile della presente;
    Omissis;

  Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 13 del 22 febbraio 2000
1. - I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore
     detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2000

                            A) Requisiti

    La  detrazione  d'imposta  e'  elevata,  nelle  misure di seguito
indicate  e  sino  ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti
passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Tipologia dei fabbricati
    Possono  fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i
titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione) di un unico
immobile  adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle
categorie catastali A3/A4/A5/A6;
2) Situazione reddituale
    Possono  fruire  della  maggiore detrazione i soggetti passivi di
cui  al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo
familiare  (riferito all'anno d'imposta 1999) non superiore ai limiti
di  seguito  indicati,  in base alla composizione numerica del mucleo
stesso:


    N. dei               Prima fascia             Seconda fascia
  componenti            da          a            da            a


     1                  0          12.500        12.501       15.620
     2                  0          13.540        13.541       16.670
     3                  0          17.700        17.701       24.990
     4                  0          18.750        18.751       26.030
     5                  0          26.550        26.551       32.280
     6                  0          27.600        27.601       33.320


7 e più I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno
incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in più del nucleo
familiare.


     Detrazione             L. 500.000              L. 350.000
     spettante         (100% maggiorazione)      (48% maggiorazione)

    I  limiti  delle  fasce  di  reddito  di  cui  alla tabella sopra
riportata,   possono  essere  incrementati  fino  ad  un  massimo  di
L. 1.000.000 = nei seguenti casi:
      1. nuclei  familiari con la presenza di portatore di handicap e
di disabili (con invalidita' superiore al 50%);
      2. nuclei   familiari   di   cui   un  componente  sia  seguito
continuativamente dai servizi dell'ASL;
      3. nuclei  familiari  composti al massimo di due persone, delle
quali almeno una ultrasettantenne;
      4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi
il  soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese
di locazione o sanitarie.

                            B) Modalita'

    Il  beneficio  della  maggiore  detrazione, determinata secondo i
requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di
apposita  domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni
anno.
    Sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta'
di   verifica   rispetto  alla  veridicita'  dei  dati  nelle  stesse
contenute.
    Le  dichiarazioni  mendaci  verranno  punite con sanzioni pari al
doppio della maggiore detrazione richiesta.
    Il   beneficio   spetta   anche   ai   lavoratori   in  stato  di
disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente.

2.  - I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione dell'aliquota
d'imposta  ridotta  al  4  per  mille  ex  art.  1, comma 4, legge n.
                        449/1997 - anno 2000

    E'  determinata  l'aliquota  di  imposta agevolata ai fini I.C.I.
nella  misura  del  4 per mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili.

                Decorrenza e durata dell'agevolazione

    Il   diritto   all'agevolazione   e'   correlato   alla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  di inizio attivita' edilizia. Se
tale  dichiarazione  viene  presentata  nei  primi 15 giorni del mese
l'agevolazione   spettera'  per  l'intero  mese,  in  caso  contrario
l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo.
    La  durata  dell'agevolazione  e' fissata in tre anni dall'inizio
come sopra determinato.

                       Modalita' di fruizione

    Al  fine  di  fruire  dell'agevolazione  il  proprietario  dovra'
presentare  apposita  domanda all'ufficio tributi comunale, indicando
nella  stessa  gli  estremi  della  dichiarazione di inizio attivita'
edilizia.