IL DIRETTORE REGIONALE
                             del Veneto

  Visto   l'art.   3  del  decreto  legge  21 giugno  1961,  n.  498,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e
sostituito  dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme
per  la  sistemazione  di  talune situazioni dipendenti da mancato od
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate,  protocollo  n.  I/2/627  in  data 28 gennaio 1998 con cui i
direttori  regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono
stati  delegati  ad adottare i decreti di accertamento del mancato od
irregolare   funzionamento   degli   uffici   del  pubblico  registro
automobilistico,  ai  sensi  della  norma succitata, provvedendo alla
pubblicazione  dei  medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini
previsti;
  Vista la nota protocollo n. 1336/2000 in data 14 agosto 2000 con la
quale  la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello
di  Venezia  ha  comunicato  a questa direzione che nella giornata di
lunedi'    14 agosto    2000    l'ufficio   del   pubblico   registro
Automobilistico  di  Treviso  ha  ridotto  dalle  ore 14 alle ore 15,
l'orario  di  apertura  al  pubblico  degli  sportelli  per  esigenze
organizzative;
                               Decreta
il   mancato   funzionamento   dell'ufficio   del  pubblico  registro
automobilistico di Treviso nella giornata di lunedi' 14 agosto 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Venezia, 21 agosto 2000
                                    Il direttore regionale: D'Arienzo