IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  ulteriori  funzioni  e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente
disposizioni  correttive  ed  integrative  del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione di Governo;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge  17  maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Abruzzo degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    grandinate 8 maggio 2000 nella provincia di Chieti;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi   elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  province  per
effetto,  dei  danni  ai  sottoelencati  territori  agricoli,  in cui
possono  trovare  applicazione le specificate provvidenze della legge
14 febbraio 1992, n. 185:
    Chieti:   grandinate  dell'8  maggio  2000,  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettere  b),  c), d), f), nel territorio dei
comuni  di  Chieti,  Crecchio,  Frisa,  Giuliano Teatino, Miglianico,
Ortona a Mare, Ripa Teatina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio