IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto   il  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,  art.  2,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1980, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto l'accordo collettivo del 21 marzo 1995, che costituisce parte
integrante  del  presente  provvedimento,  in  cui la societa' S.p.a.
Cartiera  Italiana  ha  definito  con  le  competenti  organizzazioni
sindacali  di  categoria il programma di misure idonee a fronteggiare
le eccedenze di personale;
  Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  3  gennaio  1994, il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista l'istanza, presentata dalla predetta societa', di proroga del
trattamento  in  questione,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1 o 1-bis,
della citata legge n. 56/1994;
  Ritenuto  di  prorogare il trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Italiana,
sede  in  Serravalle  Sesia  (Vercelli),  unita' di Coazze (Torino) e
Serravalle  Sesia  (Vercelli),  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1o gennaio 1995 al 30 giugno 1995.