IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  65369  del  20 maggio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Roma  che  ha  dichiarato  il  fallimento della S.r.l.
Telecom Italia;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 maggio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia,
sede  in  Roma,  unita' in Caltanissetta, per un massimo di 49 unita'
lavorative;  Capurso  (Bari), per un massimo di 53 unita' lavorative;
Enna,  per  un  massimo  di  42  unita'  lavorative;  Messina e Patti
(Messina),  per  un massimo di 208 unita' lavorative; Palermo, per un
massimo  di  111  unita' lavorative; Roma, per un massimo di 4 unita'
lavorative;  Siracusa,  per  un  massimo  di  47  unita'  lavorative;
Trapani,  per  un  massimo di 59 unita' lavorative, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 20 maggio 2000 al 19 novembre 2000.