IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto  il  provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del
9 aprile 1997, adottato d'intesa con la CONSOB;
  Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  69,  comma  1, del decreto
legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, l'autorizzazione alla gestione
del  servizio  di  compensazione  e  liquidazione e alla gestione del
servizio  di  liquidazione  su  base  lorda  deve essere rilasciata a
un'unica societa';
  Considerata la necessita' di promuovere l'avvio, in tempi brevi, di
un  servizio di liquidazione su base lorda, al fine di allineare agli
standard  internazionali  la gamma dei servizi di regolamento offerti
sulla  piazza  finanziaria  italiana  e di assicurare il rispetto dei
requisiti  stabiliti dal Sistema europeo delle banche centrali per il
regolamento delle operazioni di politica monetaria;
  Considerato  che la Banca d'Italia gestisce attualmente il servizio
di  compensazione  e  di  liquidazione  delle operazioni su strumenti
finanziari, ai sensi del sopracitato provvedimento del 9 aprile 1997,
e  che la migrazione delle operazioni ad un servizio di compensazione
e  liquidazione gestito dalla societa' autorizzata ai sensi dell'art.
69,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58,
richiede la previa definizione di adeguate procedure;
  D'intesa  con  la  Commissione nazionale per le societa' e la Borsa
(CONSOB);

                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nelle presenti disposizioni si intendono per:
    a) "testo  unico  bancario":  il decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385;
    b) "testo   unico   della   finanza":   il   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
    c) "liquidazione  su  base netta": l'attivita' volta a consentire
il  regolamento  dei  saldi  derivanti  dalla  compensazione  su base
multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
    d) "liquidazione  su  base lorda": l'attivita' volta a consentire
il  regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
singolarmente considerate;
    e) "servizi  di  liquidazione":  il  servizio  di compensazione e
liquidazione  e  il  servizio  di  liquidazione  su base lorda di cui
all'art.   69,  comma  1,  del  testo  unico  della  finanza,  aventi
rispettivamente  ad  oggetto  la  liquidazione  su  base  netta  e la
liquidazione su base lorda;
    f) "societa'  di  gestione":  la societa' autorizzata dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del
testo  unico  della  finanza  a  gestire  i  servizi di liquidazione,
esclusa la fase finale del regolamento del contante;
    g) "definitivita'     infragiornaliera":     irrevocabilita'    e
opponibilita'   dei   regolamenti  finali  eseguiti  nell'arco  della
giornata operativa.