IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997, adottato d'intesa con la CONSOB; Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'autorizzazione alla gestione del servizio di compensazione e liquidazione e alla gestione del servizio di liquidazione su base lorda deve essere rilasciata a un'unica societa'; Considerata la necessita' di promuovere l'avvio, in tempi brevi, di un servizio di liquidazione su base lorda, al fine di allineare agli standard internazionali la gamma dei servizi di regolamento offerti sulla piazza finanziaria italiana e di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal Sistema europeo delle banche centrali per il regolamento delle operazioni di politica monetaria; Considerato che la Banca d'Italia gestisce attualmente il servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, ai sensi del sopracitato provvedimento del 9 aprile 1997, e che la migrazione delle operazioni ad un servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla societa' autorizzata ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, richiede la previa definizione di adeguate procedure; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la Borsa (CONSOB); Dispone: Art. 1. Definizioni Nelle presenti disposizioni si intendono per: a) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) "testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) "liquidazione su base netta": l'attivita' volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati; d) "liquidazione su base lorda": l'attivita' volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate; e) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda; f) "societa' di gestione": la societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante; g) "definitivita' infragiornaliera": irrevocabilita' e opponibilita' dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata operativa.