IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  il funzionamento dei
sistemi  di  compensazione  e  di  garanzia delle operazioni aventi a
oggetto strumenti finanziari derivati;
  D'intesa  con  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB);
                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:
    a) "sistemi":  i  sistemi  di  compensazione e di garanzia di cui
all'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    b) "societa'  di  compensazione  e  garanzia":  le  societa'  che
gestiscono i sistemi di cui alla lettera a);
    c) "capitale  minimo" delle societa' di compensazione e garanzia:
l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;
    d) "operazioni":   i   contratti   aventi  ad  oggetto  strumenti
finanziari derivati;
    e) "posizione  contrattuale": il debito o il credito originati da
una operazione conclusa nel mercato;
    f) "contraenti   di   mercato":  i  contraenti  delle  operazioni
concluse nel mercato;
    g) "aderenti":   i   soggetti   che   partecipano   ai   sistemi,
direttamente  o  indirettamente per il tramite di altri aderenti, per
la  compensazione  delle operazioni concluse per proprio conto ovvero
per conto dei propri committenti;
    h) "committenti":  i  soggetti che danno mandato a un aderente di
negoziare e/o regolare operazioni.