IL DIRETTORE
          della direzione provinciale del lavoro di Matera

  Visto  l'art.  2544,  primo comma, seconda parte, del codice civile
che  prevede  come le societa' cooperative che non sono in condizione
di  raggiungere  lo  scopo sociale o che per due anni consecutivi non
hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di
gestione, possono essere sciolte dall'autorita' governativa;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo
1996,  con  il  quale  e'  stata decentrata alle competenti direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza  nomina  di  liquidatore,  ai  sensi  dell'art. 2544 del codice
civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  del 22 gennaio 2000, redatto nei
confronti  della  cooperativa  a  r.l.  "Nuova Scanzano", con sede in
Scanzano  Jonico,  nel quale e' attestato che la cooperativa medesima
ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
all'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  senza liquidatore
della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;
                              Decreta:
  Dalla  data  del  presente  decreto  la  cooperativa  a r.l. "Nuova
Scanzano",  con  sede in Scanzano Jonico, e' sciolta di diritto senza
nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 30 agosto 2000
                                                Il direttore: Gurrado