IL DIRETTORE GENERALE
                     dell'amministrazione civile

  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  concernente:  "Riordino  del sistema dei trasferimenti erariali
agli  enti locali", con il quale e' stato attivato il fondo nazionale
speciale  per  gli  investimenti  con  i proventi di competenza dello
Stato  derivanti  dall'applicazione  della  legge 31 ottobre 1973, n.
637;
  Considerato  che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo,
ha  destinato  detto  fondo  prioritariamente  al finanziamento degli
investimenti  destinati  alla  realizzazione  di  opere pubbliche nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato
dal   decreto-legge   31 maggio   1991,   n.   164,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in
gravissime condizioni di degrado;
  Richiamato    il   decreto   ministeriale   datato   18 agosto 1999
(registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1999) con il quale -
fissati  i  parametri  obiettivi  volti  ad  individuare  gli enti in
gravissime  condizioni  di  degrado  -  e'  stato  stabilito che sono
ammessi  a  beneficiare  dei  contributi  in conto capitale sui Fondo
nazionale   speciale   per   gli   investimenti,  le  amministrazioni
provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado
un  indice  sintetico  superiore  a  nove con indici singoli uguali o
superiori  a  cinque, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni
non  occupate per cento occupate e del numero medio di componenti per
famiglia;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  2 del richiamato
decreto  ministeriale,  la quota del 30% del Fondo nazionale speciale
per gli investimenti e' destinata agli enti locali la cui popolazione
legale  dichiarata  ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  14 giugno  1993  secondo  i  dati  del  censimento del
20 ottobre  1991 non superi i 5.000 abitanti che, a prescindere dalla
graduatoria  formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al
precedente   capo   della   presente   premessa,   si  trovino  nella
inderogabile   necessita'   di   finanziare   interventi  urgenti  di
preminente  interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche,
i  cui  oneri  non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse
proprie o autonomamente reperibili;
  Sentita,  ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.
244/1997 la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
                              Decreta:
  Il  Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1999 e'
cosi' ripartito:
  1.  Agli  enti  locali  i  cui  organi  sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22 luglio  1991,  n. 221, di seguito elencati e per gli
importi a fianco specificati:

=====================================================================
    Comuni     |   Provincia   |  Finanziamento concesso (in lire)
=====================================================================
Afragola       |NA             |             550.000.000
Bagheria       |PA             |             550.000.000
Caccamo        |PA             |             500.000.000
Ficarazzi      |PA             |             470.000.000
Villabate      |PA             |             600.000.000

  2.  Agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito
elencati e per gli importi a fianco specificati:

=====================================================================
        Comuni        | Provincia | Finanziamento concesso (in lire)
=====================================================================
Cannalonga            |SA         |           400.000.000
Amaroni               |CZ         |           500.000.000
Quindici              |AV         |           500.000.000
Petina                |SA         |           400.000.000
Novi Velia            |SA         |            90.000.000
A. P. Avellino        |AV         |            90.000.000
A. P. Avellino        |AV         |            90.000.000
A. P. Avellino        |AV         |           120.000.000
Genoni                |NU         |           500.000.000
Castelnuovo di Conza  |SA         |           500.000.000
Santomenna            |SA         |           183.735.000
Dinami                |VV         |           160.000.000
Taurano               |AV         |           250.000.000
Magliano Vetere       |SA         |           320.000.000

  3.  Agli  enti  locali  di  seguito  elencati e secondo gli importi
indicati,  per  interventi urgenti di preminente interesse locale per
la   realizzazione   di  opere  pubbliche,  i  cui  oneri  non  siano
diversamente  fronteggiabili  dagli enti locali richiedenti con altre
risorse:

=====================================================================
        Comuni        | Provincia | Finanziamento concesso (in lire)
=====================================================================
Grotte di Castro      |VT         |           150.000.000
Grottolella           |AV         |           200.000.000
Guasila               |CA         |           178.030.000
Maltignano            |AP         |            50.000.000
Montefiore Conca      |RN         |           150.000.000
Nespolo               |RI         |           100.000.000
Padru                 |SS         |           350.000.000
Polino                |TR         |           250.000.000
Sellero               |BS         |            60.000.000
Tornata               |CR         |           100.000.000
Torrevecchia Teatina  |CH         |            95.000.000
Villalba              |CL         |           180.000.000

  4. L'onere complessivo di L. 9.676.765.000 e' imputato a carico dei
fondi  del  capitolo  7235  dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno 1999.
  5.  I  contributi sopra indicati saranno comunicati alle competenti
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  e  successivamente
erogati  con  le  modalita'  previste  dall'art.  9 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, nonche' dal decreto interministeriale 3 giugno 1997.
  L'Ufficio  coordinamento  e affari generali e la Divisione bilancio
del  servizio  affari  finanziari  sono  incaricati,  ciascuno per la
propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il direttore generale: Gelati