IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno
1998,  che  ha modificato il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio
del  29 aprile  1997  che,  all'art.  11-bis  vieta,  a  partire  dal
1o gennaio  2002,  a  qualsiasi  nave  tenere  a  bordo  o effettuare
attivita'  di  pesca con una o piu' reti da posta derivanti destinate
alla cattura del pesce spada;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha
fissato  al  31 gennaio  di ciascun anno il termine entro cui versare
gli oneri per le pesche speciali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del  27 marzo  2000, recante proroga del
termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 maggio  2000  che ha prorogato
ulteriormente  il  termine per corrispondere le somme dovute a titolo
di onere per le pesche speciali, fissandolo al 12 giugno 2000;
  Ritenuto  opportuno  consentire  un'ultima proroga per il pagamento
degli  oneri  per  le  pesche speciali di cui all'art. 30 del decreto
ministeriale 26 luglio 1995;
  Ritenuto  altresi'  opportuno, in considerazione delle disposizioni
del   regolamento   comunitario   sopra  citato,  azzerare  l'importo
dell'onere  per  la  pesca  speciale  del pesce spada nonche' ridurre
l'importo  previsto  per  la  pesca  speciale dei molluschi con draga
idraulica per il ridotto numero di imbarcazioni dedite a tale tipo di
pesca in virtu' dei ritiri gia' definiti o in corso di definizione;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che, nella seduta del 13 giugno 2000,
hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in
premessa citato e' cosi' modificato:
    "a decorrere dal 2000, l'onere annuale a carico dell'interessato,
da   versarsi   entro   il   31 gennaio   di  ciascun  anno,  per  le
autorizzazioni per le pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6,
della  legge  17 febbraio  1982,  n.  41, come modificata dalla legge
10 febbraio 1992, n. 165, e' determinato nella misura seguente:
      a) pesca del corallo: L. 1.000.000;
      b) novellame per allevamento:
        pesci:  L.  300.000  per  compartimento  autorizzato,  per un
massimo di cinque compartimenti;
        molluschi, vongole: L. 500.000;
        mitilli: L. 200.000;
      c) novellame per consumo:
        con traino L. 1.000.000;
        con sciabica e circuizione: L. 300.000;
      d) pesca subacquea professionale: L. 100.000;
      e) pesca molluschi con draga idraulica: L. 200.000.
  2.  Considerata  la  riduzione dell'onere per la pesca speciale dei
molluschi  con  draga idraulica prevista dal comma 1, lettera e), gli
interessati  che abbiano gia' provveduto a versare l'importo previsto
ai  sensi  dell'art. 30, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale
26 luglio  1995,  potranno  detrarre,  dai  versamenti  dovuti  per i
successivi  anni,  la somma gia' corrisposta in eccedenza rispetto al
nuovo importo.