IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (2000) 656 del 9 marzo 2000 relativa alla non iscrizione del monolinuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992; Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo altresi' un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti monolinuron, riportati in allegato, sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.