IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, come modificato in sede di conversione della legge 23 maggio 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento al Ministero dell'industria dei compiti gia' esercitati dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali e del relativo personale anche dirigenziale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente fra l'altro il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di parte delle fusioni e del personale del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud); Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Viste in particolare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 303/1999 concernenti il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del personale, delle strutture e delle funzioni del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il Regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto in particolare l'articolo 9, comma 1, del citato DPR n. 220/1997 come modificato dall'articolo 5 del citato DPR n. 116/2000 secondo cui "con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti"; Visto il decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6, comma 2, e l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrative"; Visto in particolare l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 5911997, secondo cui l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti governativi i quali debbono prevedere tra l'altro "decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali", nonche' l'articolo 13, comma 3, della medesima legge n. 59/1997, secondo cui i nuovi regolamenti in questione sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Visto il Decreto ministeriale 13 aprile 1973, registrato alla Corte dei Conti il 21.11.1973, reg. 11, foglio 392, concernente l'ordinamento degli uffici dirigenziali del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed i successivi decreti ministeriali di modificazione del provvedimento e, da ultimo, il decreto ministeriale ricognitivo 27 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998, registro 1, industria foglio 024, da cui risultano 149 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, esclusi gli uffici periferici (Distretti minerari); Visto il Decreto ministeriale 20 giugno 1997, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 1997, reg. 1, foglio 198, con cui si e' provveduto all'individuazione ricognitiva ed all'attribuzione delle funzioni per i dirigenti in servizio del ruolo aggiunto del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, individuando 17 posti di funzione dirigenziale non generale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, concernente l'istituzione del Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Carte dei Conti il 16 marzo 1994, registro n. l; Presidenza, foglio n. 55, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31.3.1994, da cui risultano n. 12 posti di funzione dirigenziale non generale (3 Uffici e 9 ripartizioni); Considerato che nell'ordinamento delineato dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 59/1997 richiamata, le funzioni delle unita' dirigenziali non generali possono essere definite con decreti ministeriali di natura non regolamentare, nei limiti delle dotazioni organiche dirigenziali esistenti ovvero, successivamente, di quelle rideterminate con le procedure di cui al medesimo articolo 13, e ferma restando la riduzione delle dotazioni organiche gia' attuata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 29/1993; Considerato che l'avvenuta riduzione di uffici dirigenziali e' nel caso di specie da valutare tenendo conto sia dell'implicita riduzione connessa alla rideterminazione della pianta organica che della riduzione di Uffici rispetto alla loro entita' complessiva anche in relazione alle competenze ed alle strutture nel tempo attribuite al Ministero a seguito della soppressione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, del Ministero delle partecipazioni statali e del Dipartimento del turismo; Considerato che l'attuale dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i dirigenti di seconda fascia, esclusi i ruoli ad esaurimento e gli uffici periferici, e' costituita da n. 172 unita', di cui n. 132 determinate con il DPCM 12 dicembre 1996 (con applicazione della riduzione percentuale di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 29 del 1993), n. 25 provenienti dall'ex ruolo aggiunto del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, fatto salvo dal medesimo DPCM, e n. 15 provenienti dal ruolo transitorio del Dipartimento turismo (DPCM 3 aprile 1996), trasferito al Ministero dell'industria ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999, Considerato che le proposte in corso, relativamente alla rideterminazione delle predette dotazioni organiche, cosi' come risultanti dallo schema di regolamento governativo gia' approvato in sede di esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2000, prevedono una dotazione complessiva di dirigenti di seconda fascia pari a n. 160 unita'; Ritenuta l'opportunita', ai fini della rideterminazione degli uffici dirigenziali, di fare riferimento prudenzialmente al numero di 160 dirigenti desumibile dalla predetta proposta, considerato che lo stesso e' ulteriormente ridotto rispetto alle attuali dotazioni organiche del Ministero, e di fare salve transitoriamente le posizioni dirigenziali connesse ai Distretti minerari in corso di trasferimento alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerata l'opportunita', anche per esigenze di economia degli atti, di provvedere con un unico decreto del Ministro alla determinazione del numero delle posizioni, dirigenziali assegnate a ciascun Centro di responsabilita' amministrativa ed all'individuazione delle relative denominazioni ed attribuzioni, sulla base delle proposte dei Direttori Generali competenti; Tenuto conto che ove in tali proposte non sono individuati Uffici fra le cui funzioni siano esplicitamente indicate quelle vicarie del Direttore Generale, tali funzioni possono essere liberamente attribuite dal Direttore Generale stesso mediante proprio provvedimento al titolare di uno degli Uffici dirigenziali della medesima Direzione; Tenuto conto che ove in tali proposte non e' stata individuata alcuna unita' dirigenziale fra i cui compiti e' prevista l'attivita' di segreteria del Direttore Generale, tale ufficio puo' comunque essere costituito dal Direttore Generale con proprio provvedimento alle sue dipendenze quale ufficio non dirigenziale; Tenuto conto che, per la Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', posti di funzione dirigenziale dell'U.I.B.M. sono destinati a passare all'Agenzia per la proprieta' di cui all'art. 32 del d.lgvo 300/99 e posti di funzione dirigenziale dell'Ispettorato tecnico dell'industria sono destinati a passare all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici di cui all'art. 31 dello stesso d.lgvo; Considerata la necessita' (anche al fine di salvaguardare le competenze, sancite dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, secondo cui spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale) di prevedere espressamente che le successive modifiche alle attribuzioni e denominazioni degli uffici, possano essere adottate con provvedimenti dei predetti Direttori generali; Acquisite le proposte dei titolari dei singoli Uffici di livello dirigenziale generale; Sentite le organizzazioni sindacali; DECRETA: ART. 1 (Uffici dirigenziali delle Direzioni Generali) 1. Gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuati e ripartiti fra le singole Direzioni generali nei termini sinteticamente indicati nell'allegato 1. 2. Le Direzioni generali del Ministero dell'industria sono organizzate in aree ed unita' dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni per ciascuna di esse rispettivamente negli allegati da 2 a 8, fatti salvi gli uffici non dirigenziali di segreteria dei direttori generali, nonche', presso la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, la Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed all'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. Con provvedimento del Direttore Generale competente si provvede agli eventuali successivi aggiornamenti e modifiche delle descrizioni delle attribuzioni delle aree ed unita' dirigenziali individuate negli allegati da 2 a 8 del presente decreto, fermo restando il numero e l'articolazione delle unita' dirigenziali determinate per ciascuna direzione generale con il presente decreto. Con provvedimento del Direttore generale competente puo' altresi' provvedersi, secondo le esigenze di servizio o tenuto conto dei carichi di lavoro, a ripartire le unita' dirigenziali in Sezioni cui sono preposti funzionari appartenenti ai profili professionali dell'area C ed a individuare Progetti operativi a termine da assegnare alla responsabilita' anche di funzionari appartenenti ai profili professionali dell'area C.