IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

   Visti  il  decreto  luogotenenziale  23  febbraio 1946, n. 223, la
legge  7  giugno  1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e
successive  modificazioni,  concernenti  l'ordinamento  del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

   Visto  l'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, come
modificato in sede di conversione della legge 23 maggio 1993, n. 202,
concernente  tra l'altro il trasferimento al Ministero dell'industria
dei   compiti   gia'   esercitati   dal   soppresso  Ministero  delle
partecipazioni statali e del relativo personale anche dirigenziale;

   Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente fra
l'altro il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di parte delle fusioni e del personale del soppresso
Dipartimento  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
dell'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud);

   Visti  i  decreti legislativi 30 luglio 1999, e 30 luglio 1999, n.
303, recanti rispettivamente "Riforma dell'organizzazione del Governo
a  norma  dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59" e
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

   Viste   in   particolare   le   disposizioni  del  citato  decreto
legislativo  n.  303/1999  concernenti  il trasferimento al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del personale,
delle  strutture  e delle funzioni del Dipartimento del turismo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante  il  Regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n.
116,  Regolamento  recante  modifica del decreto del Presidente della
Repubblica  28  marzo  1997,  n. 220, concernente la riorganizzazione
degli   uffici   di   livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

   Visto  in  particolare  l'articolo  9,  comma 1, del citato DPR n.
220/1997  come  modificato dall'articolo 5 del citato DPR n. 116/2000
secondo  cui  "con  successivi  decreti  ministeriali  di  natura non
regolamentare  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4 bis,
lettera  e),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione
degli uffici di livello non generale ed alla definizione dei relativi
compiti";

   Visto  il decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  in particolare l'articolo 6, comma 2, e l'articolo
14,  comma  2, cosi' come modificati dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;

   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrative";

   Visto  in particolare l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,   cosi'   come  modificato  dall'articolo  13,  comma  1,  della
richiamata  legge  n.  5911997,  secondo  cui  l'organizzazione  e la
disciplina   degli   uffici   dei   Ministeri  sono  determinate  con
regolamenti   governativi  i  quali  debbono  prevedere  tra  l'altro
"decreti  ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei  compiti  delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici
dirigenziali   generali",  nonche'  l'articolo  13,  comma  3,  della
medesima  legge  n.  59/1997,  secondo  cui  i  nuovi  regolamenti in
questione  sostituiscono,  per  i  soli  Ministeri,  i decreti di cui
all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993;

   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 286, recante
"Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

   Visto  il  Decreto  ministeriale  13  aprile 1973, registrato alla
Corte  dei  Conti  il  21.11.1973,  reg.  11, foglio 392, concernente
l'ordinamento  degli uffici dirigenziali del Ministero dell'industria
del   commercio   e   dell'artigianato,   ed   i  successivi  decreti
ministeriali  di  modificazione  del  provvedimento  e, da ultimo, il
decreto  ministeriale  ricognitivo  27 febbraio 1998, registrato alla
Corte  dei  conti il 2 aprile 1998, registro 1, industria foglio 024,
da  cui  risultano  149 posti di funzione dirigenziale di livello non
generale, esclusi gli uffici periferici (Distretti minerari);

   Visto  il  Decreto  ministeriale  20  giugno 1997, registrato alla
Corte  dei Conti il 12 agosto 1997, reg. 1, foglio 198, con cui si e'
provveduto  all'individuazione  ricognitiva ed all'attribuzione delle
funzioni per i dirigenti in servizio del ruolo aggiunto del soppresso
Ministero  delle  partecipazioni  statali,  individuando  17 posti di
funzione dirigenziale non generale;

   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 12
marzo  1994,  concernente  l'istituzione del Dipartimento del Turismo
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, registrato alla
Carte  dei  Conti il 16 marzo 1994, registro n. l; Presidenza, foglio
n.  55,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  75  del  31.3.1994,  da  cui  risultano  n. 12 posti di
funzione dirigenziale non generale (3 Uffici e 9 ripartizioni);

   Considerato che nell'ordinamento delineato dall'articolo 13, comma
1,  della  legge  n.  59/1997  richiamata,  le  funzioni delle unita'
dirigenziali   non  generali  possono  essere  definite  con  decreti
ministeriali  di natura non regolamentare, nei limiti delle dotazioni
organiche  dirigenziali  esistenti ovvero, successivamente, di quelle
rideterminate  con  le  procedure  di  cui al medesimo articolo 13, e
ferma restando la riduzione delle dotazioni organiche gia' attuata ai
sensi  dell'articolo  31, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
n. 29/1993;

   Considerato che l'avvenuta riduzione di uffici dirigenziali e' nel
caso di specie da valutare tenendo conto sia dell'implicita riduzione
connessa  alla  rideterminazione  della  pianta  organica  che  della
riduzione  di  Uffici rispetto alla loro entita' complessiva anche in
relazione  alle  competenze ed alle strutture nel tempo attribuite al
Ministero   a   seguito  della  soppressione  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'Agenzia per lo sviluppo
del  Mezzogiorno,  del  Ministero  delle partecipazioni statali e del
Dipartimento del turismo;

   Considerato   che   l'attuale  dotazione  organica  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per i dirigenti di
seconda   fascia,  esclusi  i  ruoli  ad  esaurimento  e  gli  uffici
periferici, e' costituita da n. 172 unita', di cui n. 132 determinate
con  il  DPCM  12  dicembre  1996  (con  applicazione della riduzione
percentuale  di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 29 del
1993),  n.  25  provenienti  dall'ex  ruolo  aggiunto  del  soppresso
Ministero  delle  partecipazioni  statali,  fatto  salvo dal medesimo
DPCM,  e  n.  15  provenienti  dal ruolo transitorio del Dipartimento
turismo  (DPCM 3 aprile 1996), trasferito al Ministero dell'industria
ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999,

   Considerato   che   le   proposte  in  corso,  relativamente  alla
rideterminazione  delle  predette  dotazioni  organiche,  cosi'  come
risultanti  dallo schema di regolamento governativo gia' approvato in
sede  di  esame  preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del  7  aprile 2000, prevedono una dotazione complessiva di dirigenti
di seconda fascia pari a n. 160 unita';

   Ritenuta  l'opportunita',  ai  fini  della  rideterminazione degli
uffici dirigenziali, di fare riferimento prudenzialmente al numero di
160  dirigenti desumibile dalla predetta proposta, considerato che lo
stesso  e'  ulteriormente  ridotto  rispetto  alle  attuali dotazioni
organiche   del  Ministero,  e  di  fare  salve  transitoriamente  le
posizioni  dirigenziali  connesse  ai  Distretti minerari in corso di
trasferimento  alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;

   Considerata  l'opportunita',  anche per esigenze di economia degli
atti,   di   provvedere  con  un  unico  decreto  del  Ministro  alla
determinazione  del  numero delle posizioni, dirigenziali assegnate a
ciascun     Centro     di     responsabilita'    amministrativa    ed
all'individuazione  delle  relative  denominazioni  ed  attribuzioni,
sulla base delle proposte dei Direttori Generali competenti;

   Tenuto  conto che ove in tali proposte non sono individuati Uffici
fra  le cui funzioni siano esplicitamente indicate quelle vicarie del
Direttore   Generale,   tali   funzioni  possono  essere  liberamente
attribuite   dal   Direttore   Generale   stesso   mediante   proprio
provvedimento  al  titolare  di  uno  degli Uffici dirigenziali della
medesima Direzione;

   Tenuto  conto  che  ove  in tali proposte non e' stata individuata
alcuna  unita' dirigenziale fra i cui compiti e' prevista l'attivita'
di  segreteria  del  Direttore  Generale,  tale ufficio puo' comunque
essere  costituito  dal  Direttore Generale con proprio provvedimento
alle sue dipendenze quale ufficio non dirigenziale;

   Tenuto  conto  che,  per  la  Direzione  Generale  per lo sviluppo
produttivo  e  la  competitivita',  posti  di  funzione  dirigenziale
dell'U.I.B.M.  sono destinati a passare all'Agenzia per la proprieta'
di cui all'art. 32 del d.lgvo 300/99 e posti di funzione dirigenziale
dell'Ispettorato  tecnico  dell'industria  sono  destinati  a passare
all'Agenzia  per  le normative ed i controlli tecnici di cui all'art.
31 dello stesso d.lgvo;

   Considerata  la  necessita'  (anche  al  fine  di salvaguardare le
competenze,  sancite  dall'articolo  16 del decreto legislativo n. 29
del  1993 e successive modificazioni, secondo cui spetta ai dirigenti
di  uffici  dirigenziali  generali  l'adozione  degli  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale)
di   prevedere   espressamente   che  le  successive  modifiche  alle
attribuzioni  e  denominazioni  degli uffici, possano essere adottate
con provvedimenti dei predetti Direttori generali;

Acquisite  le  proposte  dei  titolari  dei singoli Uffici di livello
dirigenziale generale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

                              DECRETA:

                               ART. 1
           (Uffici dirigenziali delle Direzioni Generali)

1.  Gli  Uffici  dirigenziali  di  livello non generale del Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato sono individuati e
ripartiti   fra   le   singole   Direzioni   generali   nei   termini
sinteticamente indicati nell'allegato 1.

2.   Le   Direzioni   generali   del  Ministero  dell'industria  sono
organizzate  in  aree ed unita' dirigenziali, secondo l'articolazione
indicata   con   le   relative  attribuzioni  per  ciascuna  di  esse
rispettivamente  negli  allegati da 2 a 8, fatti salvi gli uffici non
dirigenziali di segreteria dei direttori generali, nonche', presso la
Direzione   generale  dell'energia  e  delle  risorse  minerarie,  la
Segreteria  tecnico-operativa  di cui all'articolo 22, comma 2, della
legge  9 gennaio 1991, n. 10 ed all'articolo 3, comma 15, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3.  Con  provvedimento  del Direttore Generale competente si provvede
agli eventuali successivi aggiornamenti e modifiche delle descrizioni
delle  attribuzioni  delle  aree  ed  unita' dirigenziali individuate
negli  allegati  da  2  a  8  del presente decreto, fermo restando il
numero  e  l'articolazione  delle unita' dirigenziali determinate per
ciascuna   direzione   generale   con   il   presente   decreto.  Con
provvedimento   del   Direttore  generale  competente  puo'  altresi'
provvedersi,  secondo  le  esigenze  di  servizio  o tenuto conto dei
carichi  di lavoro, a ripartire le unita' dirigenziali in Sezioni cui
sono   preposti  funzionari  appartenenti  ai  profili  professionali
dell'area  C  ed  a  individuare  Progetti  operativi  a  termine  da
assegnare  alla  responsabilita'  anche di funzionari appartenenti ai
profili professionali dell'area C.