LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione del
decreto-legge  21 ottobre  1996,  n. 536, relativo alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica europea in
materia   di   specialita'   medicinali,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione
della  direttiva  93/39/CEE,  che  modifica  le  direttive 65/65/CEE,
75/318/CEE,   75/319/CEE   relative  ai  medicinali,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997,
serie generale, n. 49/L;
  Vista   la   legge   8 aprile  1998,  n.  94,  di  conversione  del
decreto-legge  17 febbraio  1998, n. 23, recante disposizioni urgenti
in  materia  di  sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre
misure  in  materia sanitaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 14 aprile 1998;
  Visto  il  provvedimento  in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536,  convertito  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  648, e' stato
istituito    l'elenco    dei    medicinali    innovativi    la    cui
commercializzazione   e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti  a  sperimentazione  clinica e dei medicinali da impiegare
per  un'indicazione  terapeutica  diversa  da  quella autorizzata, da
erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a
soggetti   che  per  la  loro  patologia  non  dispongono  di  valida
alternativa  terapeutica,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 1997;
  Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato
provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 30 luglio 1999;
  Visti altresi' i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel
suddetto  elenco,  dei  medicinali  Intron  A, Roferon A, L-arginina,
Lysodren,  Eloxatin,  Epoxitin,  Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal,
tetraidrobiopterina,  testolattone, Adagen, mifepristone, interferone
alfa  ricombinante,  interferone  alfa  naturale  leucocitario  n. 3,
octreotide,  trientine  diidrocloridrato,  ciclosprina A, ribavirina,
epoetina  alfa  ed  epoetina  beta, zinco solfato, interferone gamma,
levocarnitina,  octreotide,  verteporfina, pubblicati rispettivamente
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  237 del 10 ottobre 1997, n. 285 del 6
dicembre  1997, n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 282 del 2 dicembre 1998,
n.  7  dell'11  gennaio  1999,  n.  51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9
giugno  1999,  n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999,
n.  297  del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000, n. 138 del 15
giugno 2000;
  Visti  i  provvedimenti  di  esclusione  dal  succitato  elenco dei
medicinali    Betatrone,   Frone,   Serobif,   Endoprost,   Ilomedin,
Deferiprone,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1998, n. 34 del 10 giugno 1999, n. 138 del 15 giugno 2000;
  Atteso  che,  specialita'  medicinali a base di acido cis-retinoico
seppur  registrate  per  altre  indicazioni,  possono  costituire una
valida  alternativa  terapeutica  per  il  trattamento  adiuvante del
neuroblastoma stadio terzo e quarto;
  Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali
inseriti  in  elenco,  e' risultata essere di gran lunga inferiore al
tetto fissato dalla legge;
  Considerata   necessaria  una  verifica  periodica  della  spesa  a
consuntivo  data la impossibilita' di definire un preventivo di spesa
attendibile,  in mancanza di dati di incidenza della patologia di che
trattasi;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detti  medicinali  a totale carico del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detti
medicinali   vengono   inseriti   nell'elenco   di   cui   al  citato
provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Vista la propria deliberazione assunta in data 7 giugno 2000;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  medicinale  ACIDO CIS-RETINOICO e' inserito, ai sensi dell'art.
1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco istituito col
proprio provvedimento citato in premessa.