IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1990, con il quale sono state determinate le modalita' di svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo di cui sopra; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni tributarie, ed in particolare l'art. 35 che consente agli ufficiali e agenti della polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 32 del citato decreto-legge che consente agli uffici finanziari e, previo il necessario coordinamento, alla Guardia di finanza di effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visto l'art. 9, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede le modalita' di esecuzione dei prelievi di campioni di tabacchi lavorati; Visto l'art. 10, comma 4 del citato decreto ministeriale che prevede che per l'esercizio della vigilanza fiscale permanente presso i depositi fiscali di tabacchi lavorati gli Ispettorati compartimentali dei Monopoli si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza; Visto l'art. 10, comma 5 dello stesso decreto che prevede la facolta' per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di assoggettare alla vigilanza fiscale permanente anche i depositi fiscali commerciali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 27, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la riassegnazione alle unita' previsionali di base delle Forze di polizia delle somme versate da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi in loro favore; Ritenuta la necessita' di ridefinire le modalita' di svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo della Guardia di finanza di cui alla citata legge n. 190 del 1989 ed al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, alla luce del mutato quadro istituzionale; Visti i fogli n. 195976 del 27 giugno 2000 del Comando generale della Guardia di finanza e n. 05/53246 del 28 giugno 2000 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con i quali i predetti organismi hanno espresso il parere di competenza a norma del citato art. 11, comma 2, della legge n. 190 del 1989; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto determina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati affidata alla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 25 maggio 1989, n. 190, nonche' dell'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 2. Restano fermi i poteri di accertamento e di controllo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.