IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  Visto  l'art.  2,  comma  3-bis, della legge n. 677 del 31 dicembre
1996,  con  la  quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della  protezione  civile  e'  autorizzato a disciplinare con propria
ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225,  gli  interventi  infrastrutturali necessari per garantire i
soccorsi  e  l'evacuazione  delle  popolazioni  in  caso di emergenza
dall'isola di Ortigia nella citta' di Siracusa;
  Vista l'ordinanza n. 2561 del 21 maggio 1997, con la quale e' stata
disposta  la  realizzazione  di  un  collegamento  di  superficie tra
Ortigia  (Riva  Nazario  Sauro)  e  Siracusa  (sponda  opposta),  con
finanziamento  dell'opera a valere sui fondi di cui alla legge n. 730
del  28 ottobre  1986,  art. 3, commi 10 e 11, assegnato al Ministero
dei lavori pubblici e per suo tramite alla regione Siciliana;
  Vista  la nota n. 2/Ord.2561/Prot.Civ./Gab. del 18 aprile 2000, con
la  quale il prefetto di Siracusa, gia' nominato commissario delegato
all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 2561/1997,
oltre  a  rappresentare  l'impossibilita' di eseguire il collegamento
Ortigia  -  Siracusa secondo il disposto della medesima ordinanza, ha
fatto  presente  la  necessita'  di  modificare il tracciato indicato
della  ripetuta  ordinanza  n.  2561/1997,  nonche' l'opportunita' di
conferire al sindaco di Siracusa incarico di commissario delegato;
  Rilevato  che  il  progetto  presentato per il collegamento oggetto
della  citata  ordinanza  n.  2561 del 21 maggio 1997 ha avuto parere
negativo definitivo dalla conferenza dei servizi del 4 giugno 1999;
  Ritenuto  che  il  sito dove e' stato allocato il ponte provvisorio
(approssimativamente  sulla  direttrice  via  Malta, via Chindemi) e'
soddisfacente   sotto  tutti  i  punti  di  vista,  specialmente  per
l'afflusso  e  l'esodo  della  popolazione,  in  caso  di  calamita',
provenendo  tale  convincimento  anche  dall'esperienza  maturata nel
corso   dell'esercizio  del  ponte  provvisorio  realizzato  in  base
all'ordinanza n. 3055 del 7 febbraio 2000;
  Considerato  che la rimodulazione del piano finanziario della legge
n.  433  del 31 dicembre 1991, approvata con la delibera della giunta
regionale  siciliana  n.  154  del  19 giugno  2000,  ha previsto una
apposita  posta di spesa di 8 miliardi per la realizzazione della via
di fuga Ortigia - Siracusa;
  Sentita la regione siciliana;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  sindaco  di  Siracusa  e'  nominato commissario delegato per
l'attuazione  degli  interventi  finalizzati ad eliminare il pericolo
esistente  e  garantire  la  possibilita'  dei soccorsi e l'eventuale
evacuazione,  in  caso  di emergenza, della popolazione dall'isola di
Ortigia,  ad  alto  rischio  sismico,  interventi  consistenti  nella
realizzazione  del  collegamento  di  superficie  tra via Malta e via
Chindemi e nelle opere complementari atte ad assicurare completamente
l'uso  delle  vie  di  fuga gia' esistenti; per l'attuazione di detti
interventi  il  commissario  si  avvale  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  57,  comma  5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ove
occorre anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 2.
  2. Il  commissario  delegato si avvale del comune di Siracusa quale
ente attuatore.
  3.  Per  la fase progettuale e le indagini sono assegnati 90 giorni
dalla   data   di   pubblicazione   della   presente  ordinanza;  per
l'approvazione   dei   progetti   il   commissario  indira'  apposita
conferenza   dei   servizi,  da  attuare  entro  sette  giorni  dalla
disponibilita'  dei  progetti  stessi.  Qualora  alla  conferenza dei
servizi   il   rappresentante   di  un'amministrazione  invitata  sia
risultato  assente,  o  comunque  non  dotato  di  adeguato potere di
rappresentanza,   la  conferenza  delibera  prescindendo  dalla  loro
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti    intervenuti.   La   conferenza   dei   servizi   delibera
a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
dei   servizi   deve   essere   motivato   e   recare,   a   pena  di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai
fini  dell'assenso.  Nel  caso  di  motivato  dissenso  sul  progetto
espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale
o  del patrimonio storico-artistico il commissario puo' richiedere la
determinazione  di  conclusione  del procedimento al presidente della
regione  siciliana,  previa deliberazione della giunta regionale, che
deve  esprimersi  entro  quindici  giorni  dalla richiesta. I pareri,
visti  i  nulla-osta  relativi agli interventi previsti nel progetto,
che   si  dovessero  rendere  necessari  anche  successivamente  alla
conferenza  dei servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge
15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere resi dalle amministrazioni
competenti  entro  sette  giorni dalla richiesta e, qualora non siano
resi  entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con
esito positivo.
  4. I lavori dovranno essere iniziati entro trenta giorni dalla data
di  approvazione  del progetto ed ultimati nei successivi 270 giorni.
Le aree demaniali necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno
essere  concesse  entro e non oltre quindici giorni dall'approvazione
degli interventi.