Nelle  "Note  all'art.  1:"  del  decreto  legislativo  citato in
epigrafe,   pubblicate  nella  suindicata  Gazzetta  Ufficiale,  alla
pag. 6,  seconda  colonna,  e  7,  prima  colonna,  devono intendersi
espunti  gli  ultimi quattro capoversi. Al loro posto deve intendersi
inserito il seguente testo: " - Si riporta il testo vigente dell'art.
1284  del  codice  civile:  "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il
saggio  degli  interessi  legali e' determinato in misura pari al 2,5
per  cento  in  ragione  d'anno.  Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non  oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si  riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento  medio  annuo  lordo  dei  titoli  di  Stato di durata non
superiore  a  dodici  mesi  e  tenuto  conto  del tasso di inflazione
registrato  nell'anno.  Qualora  entro il 15 dicembre non sia fissata
una  nuova  misura  del  saggio,  questo  rimane invariato per l'anno
successivo.
    Allo  stesso  saggio si computano gli interessi convenzionali, se
le parti non ne hanno determinato la misura.
    Gli   interessi   superiori  alla  misura  legale  devono  essere
determinati  per iscritto (2725); altrimenti sono dovuti nella misura
legale (1815). .".